Approvato, con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 18 settembre, il modello di dichiarazione di recupero dell’“Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)”, dichiarato incompatibile col mercato comune dalla decisione della Commissione europea C(2008)869, dell’11 marzo 2008. L’adempimento, previsto dall’articolo 83, commi da 28-octies a 28-duodecies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (manovra d’estate), si è reso necessario al fine di attuare la procedura di restituzione dell’aiuto fruito da taluni istituti di credito (quelli di cui all’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218) che si sono avvalsi del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale richiamava la legge 21 novembre 2000, n. 342. Per rendere effettivo il recupero, l’articolo 83, comma 28-duodecies, ha abrogato il comma 26.
La determinazione dell’aiuto e il recupero
L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato applicando, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con aliquota del 9%, di cui all’abrogato comma 26 dell’articolo 2, legge 350/2003 (“riallineamento speciale”), il regime d’imposta sostitutiva di cui al comma 25 del medesimo articolo 2 (“riallineamento generale”), in materia di rivalutazione dei beni d’impresa.
Il recupero deve riguardare, innanzitutto il differenziale tra l’imposta sostitutiva assolta e quella che i soggetti interessati avrebbero dovuto assolvere ove, in luogo della disciplina fiscale “selettiva” del “riallineamento speciale”, avessero applicato il regime fiscale alternativo del “riallineamento generale”, valido, appunto, per la generalità dei casi.
Le aliquote del 19 e del 15% trovano applicazione, rispettivamente, sulle differenze di valore riallineate relative ai beni ammortizzabili e ai beni non ammortizzabili.
La lettera c) del comma 28-novies, articolo 83, Dl 112/2008, dà rilievo all’ipotesi che la disciplina fiscale “selettiva” possa aver obbligato ad applicare l’imposta sostitutiva anche su differenze di valori inerenti beni che – in caso di realizzo – non sarebbero assoggettabili a imposta ordinaria (regime di participation exemption, previsto dall’articolo 87 del Tuir). A tal fine sono escluse dal regime d’imposta sostitutiva le differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d’Italia, in quanto, appunto, fruenti del regime Pex.
L’attuazione del recupero dell’aiuto di Stato
Il modello dovrà essere presentato, da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, all’agenzia delle Entrate entro quindici giorni.
Sarà compito dell’Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni predisposte e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell’aiuto, liquidare gli importi dovuti, comprensivi degli interessi. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, l’agenzia delle Entrate notificherà apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento, con l’intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
Il modello va consegnato, a mano, in originale, in formato cartaceo, all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale della società beneficiaria dell’aiuto di Stato in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003, per il quale all’epoca era stata presentata la dichiarazione modello “Unico 2004 SC”.
Oltre alle indicazioni dei dati relativi alla società tenuta alla restituzione dell’aiuto di Stato, potrebbe essere necessario compilare l’apposito riquadro dedicato ai dati relativi alla società beneficiaria qualora, successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, si sia verificata un’operazione straordinaria che abbia comportato l’estinzione del soggetto beneficiario dell’aiuto di Stato. In tal caso andranno, quindi, inseriti i dati relativi al soggetto estinto, originariamente inseriti nel frontespizio del modello “Unico 2004 SC”.
L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato, come anticipato, applicando, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con aliquota del 9%, dichiarato incompatibile con il mercato comune, il regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l’aliquota del 19% sulle differenze di valore riallineate relative ai beni ammortizzabili e del 15% su quelle relative a beni non ammortizzabili.
Particolare attenzione, al fine di determinare il maggiore importo dovuto, va data al campo 1, dedicato al riporto dei valori dei beni non ammortizzabili, e al campo 4, beni ammortizzabili, che insieme al campo 3, dedicato alle partecipazioni esenti (Pex), equivalgono all’importo che ha costituito la base imponibile dell’imposta sostitutiva (comma 26 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003) nel modello “Unico 2004 SC”, quadro RY, rigo RY14, colonna 1.
Si sottolinea che al campo 7 va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva versata, attualizzato alla data del 20 giugno 2004 applicando il tasso del 4,43 per cento. Tale valore è monitorato nei rispettivi campi dedicati agli importi attualizzati di cui al riquadro relativo ai “versamenti”.
Mario Leone – Fisco Oggi