Dal 1° settembre si mette in moto la procedura informatica per le indagini finanziarie da parte degli uffici dell’Agenzia delle Dogane.
Il via lo ha dato la determinazione del 4 luglio firmata dal direttore dell’Agenzia, Giuseppe Peleggi, che ha approvato le regole per la trasmissione telematica delle richieste agli operatori finanziari, e per le relative risposte – prevista dall’articolo 51, secondo comma, n. 7), del Dpr 633/1972 – riguardanti dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata con i loro clienti.
Si tratta, in particolare, dei controlli utili all’accertamento delle violazioni in materia di Iva sugli scambi intracomunitari, già positivamente attivata in via sperimentale presso alcune direzioni regionali pilota, che verrà estesa su tutto il territorio nazionale.
Questo l’iter procedurale stabilito per l’attivazione del flusso informativo:
- le richieste di informazioni finanziarie devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, dal direttore dell’ufficio delle Dogane, o dal direttore dell’Area antifrode delle direzioni interregionali e regionali, o dal direttore dell’Area procedure e controlli settore dogane e antifrode della direzione interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, o dal direttore dell’Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici delle direzioni provinciali
- le successive risposte, anch’esse telematiche, sono inviate, invece, da banche, Poste, intermediari finanziari eccetera, secondo le specifiche tecniche descritte negli allegati del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, come modificato dal provvedimento del 12 novembre 2007.
Le richieste di informazioni sono inviate tramite il sistema informatico predisposto dall’Agenzia delle Dogane all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), appositamente attivata dagli operatori finanziari obbligati alle risposte. Gli indirizzi Pec degli operatori sono consultabili su un apposito registro istituito presso l’Agenzia delle Entrate e reso disponibile anche agli altri Organi di controllo.
Le risposte negative possono essere inviate con un unico messaggio cumulativo entro l’ultimo giorno del mese successivo alla richiesta, come previsto dal provvedimento delle Entrate del 12 novembre 2007. Nello stesso provvedimento sono reperibili tutti gli schemi di richiesta e di risposta e le tabelle generali dei movimenti, dei tipi di rapporto e di collegamento.
Infine, la sanzione per l’omessa o tardiva trasmissione dei dati delle notizie e dei documenti richiesti sarà irrogata dall’ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del contribuente a cui si riferisce la richiesta.
Fonte: Nuovofiscooggi.it