Alimenti e bevande: quando il corso abilitante non serve

Per aprire un’attività di commercio di generi alimentari o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è più necessario frequentare corsi di formazione professionale abilitanti se si è in possesso di un diploma professionale o di laurea “nel cui piano di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.
È quanto si legge nella circolare n. 3642/C del Ministero dello Sviluppo economico intervenuta per individuare i titoli di studio validi quali requisiti professionali abilitanti per l’avvio delle attività di commercio di generi alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La circolare era attesa poiché la c.d. Direttiva Servizi (D.Lgs. 59/2010) all’art.71 equipara i requisiti professionali per il commercio di generi alimentari a quelli della somministrazione e introduce una importante novità: sono ritenuti abilitanti tutti i titoli di studio i cui piani contengano materie attinenti, alternativamente, il commercio, la preparazione degli alimenti o la somministrazione degli alimenti.

La circolare fornisce un primo elenco, che potrà essere soggetto ad aggiornamento, dei titoli di studio, suddivisi in universitari, di scuola secondaria e di qualificazione professionale regionale, i cui piani formativi comprendono ambiti disciplinari abilitanti rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva servizi.

Per consultare l’elenco completo dei titoli di studio è disponibile la circolare ministeriale.

Fonte: Camera di Commercio

 

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