In una nota del 28 marzo 2017, a seguito di numerose richieste da scuole e aziende il Miur fornisce chiarimenti sull’attività di alternanza scuola lavoro.
Nella nota che accompagna il documento, il Ministero sottolinea innanzitutto come i percorsi di alternanza scuola lavoro, divenuti – per effetto della legge 107/2015 c.d. Buona Scuola – parte integrante del curriculum scolastico , godono di specifiche risorse assegnate alle scuole e non prevedono costi a carico delle famiglie degli studenti coinvolti; con tali risorse i dirigenti scolastici devono far fronte ad eventuali prestazioni fuori orario del personale docente e Ata .
Riguardo la organizzazione delle esperienze di lavoro il Ministero specifica che la progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi scolastici collegiali, che adottano le decisioni considerando gli interessi degli studenti e le esigenze delle famiglie, cui poi il Dirigente scolastico dà attuazione;
Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del Programma triennale dell’Offerta Formativa PTOF, che devono prevedere necessariemente :
- la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante,
- l’individuazione di un tutor interno e di un tutor formativo esterno,
- la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;
Va ricordato infine che gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza infatti è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; devono essere costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).
Fonte: Fisco e Tasse