Gli amministratori di condominio devono comunicare all’anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2017 i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. A stabilire le modalità tecniche per l’invio di questa comunicazione è stato il provvedimento del 27 gennaio 2017 (prot. 19969/2017). In particolare, è stato previsto che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2016 trasmettano in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni su
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali,
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Gli amministratori devono comunicare
- la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento,
- le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.
Le comunicazioni sono effettuate utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni.
In generale gli invii possono essere:
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Attenzione: il termine per l’invio è il 28 febbraio 2017, ma nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni o di trasmissione di codici fiscali non validi, inviati nel termine, l’amministratore può effettuare un nuovo invio ordinario entro:
- il 28 febbraio 2017
- entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate (se questo termine è più favorevole).
Fonte: Fisco e Tasse