Una Srl che effettua distribuzione di gas, costituitasi da una consortile in attuazione della normativa comunitaria che impone la gestione separata dell’erogazione del prodotto da quella della vendita, può considerare fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento i nuovi valori derivanti dalla perizia redatta in occasione della "trasformazione obbligatoria" del consorzio in società di capitali (articoli 113-115 del Testo unico degli enti locali); stima che nello specifico riguarda reti, impianti e dotazioni della distribuzione.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 375/E del 6 ottobre, in risposta a un’istanza di interpello formulata dalle due società.
La consortile, proprietaria della rete di erogazione del gas metano, inizialmente ne gestiva sia la distribuzione che la vendita. Successivamente il proprietario, in ottemperanza della direttiva 98/30/Ce, ha dovuto costituire due apposite società, concedendo in locazione nel 2002, a una di esse, il ramo relativo alla distribuzione. Sui cespiti ricadenti nel ramo d’azienda, l’affittuario ha sempre dato corso al processo di ammortamento dei beni come previsto dall’articolo 2561 cc. Quando la società consortile, nel 2007, si è necessariamente trasformata in società di capitali, secondo quanto previsto dagli articoli 113-115 del Tuel, è stata redatta una perizia per la definitiva determinazione del valore patrimoniale, che ha stabilito una nuova valutazione per reti, impianti e dotazioni della distribuzione del gas.
Secondo il parere dell’Agenzia, i nuovi valori indicati dalla stima possono considerarsi fiscalmente riconosciuti ai fini dell’ammortamento che l’affittuario, gestore della distribuzione, dovrà effettuare ai sensi del 102-bis del Tuir.
I tecnici del Fisco, ricordano, inizialmente, le disposizioni dell’articolo 115 del Tuel che, al primo comma, prevede la possibilità per comuni, province e altri enti locali di trasformare le aziende speciali in società di capitali; al terzo comma stabilisce che, entro tre mesi dalla costituzione della società, bisogna chiedere una relazione giurata per determinare i valori definitivi di conferimento; infine, al sesto comma parla di esenzioni fiscali "dirette e indirette, statali e regionali" per il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali alle società di capitali.
L’Agenzia rileva che tale norma, avente carattere agevolativo, consente di non assoggettare a tassazione i maggiori valori evidenziati nella relazione di stima rispetto a quelli contabili. Obiettivo chiarito dall’amministrazione anche nella risoluzione 153/2001. Nel caso specifico, poiché la relazione del perito si riferisce all’intero patrimonio della società costituenda (ex consortile), il riconoscimento fiscale della nuova stima si deve poter estendere anche a quei beni non più nella disponibilità della azienda originaria, perché oggetto di un contratto di affitto d’azienda o di un ramo specifico.
Patrizia De Juliis