Ancora nessuna sanzione per le compensazioni in presenza di ruoli scaduti

Fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo, non saranno applicate sanzioni per le compensazioni operate pur in presenza di debiti erariali, superiori a 1.500 euro, iscritti in ruoli scaduti, purchè non si utilizzi la parte dei crediti destinata al pagamento delle cartelle, una volta che il Dm sarà stato emanato. Lo rende noto oggi l’Agenzia delle Entrate.
 
Le nuove regole in presenza di ruoli scaduti
In base all’articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato …”.
 
E’ questa la prima parte della norma, dalla quale si evince che al contribuente, titolare di crediti erariali, è preclusa ogni compensazione se prima non salda l’intero debito iscritto a ruolo, superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento.
 
Una restrizione che, però, si accompagna, normativamente, a un’altra disposizione (sempre contenuta nel prima comma dell’articolo 31) che ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.
 
Il Dm “compensa ruoli” non è stato ancora emanato.
 
La situazione in attesa del Dm
Per l’Agenzia delle Entrate, l’impossibilità del contribuente di esercitare pienamente il diritto di estinguere mediante compensazione il debito iscritto a ruolo rappresenta una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
 

Da qui l’anticipata conclusione per cui, fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale, eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti non saranno sanzionabili. Questo, a condizione che l’utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli stessi, una volta che il citato decreto ministeriale sarà stato emanato.

Caso Pratico
 
Vediamo un caso pratico di come opererà la disposizione: se un contribuente al 1 gennaio 2011 vanta un credito IVA pari a 8.000 euro ma ha una cartella esattoriale scaduta per IRPEF relativa ad anni precedenti per Euro 4.000 NASCE IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL CREDITO DI CUI SOPRA SINO A CONCORRENZA DEI 4.000 Euro Della CARTELLA ESATTORIALE.

In pratica il contribuente in questione potrà compensare solamente 4.000 euro del suo credito totale di 8.000. Il credito residuo potrà essere solamente riportato all’anno successivo o utilizzato per non versare acconti MA NON POTRA’ ESSERE COMPENSATO.

Se il contribuente del nostro esempio effettuasse comunque la compensazione per i 8.000 euro totali, scatterebbe a suo carico una sanzione di euro 2.000 (50% dell’importo iscritto a ruolo).

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it

 
 

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