Il decreto antiriciclaggio riporta per i professionisti i casi in cui astenersi dal continuare o perseguire un rapporto professionale dubbio al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
Particolarmente significative, sotto l’aspetto pratico, sono le prescrizioni formulate all’art. 42 del D.Lgs del 25 maggio 2017 n.90, introdotto in attuazione della “IV direttiva antiriciclaggio”. Infatti, secondo il testo della norma, ove i soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette si trovino nella condizione di non poter identificare il cliente e/o non poter identificare lo scopo o la natura della prestazione professionale richiesta dallo stesso, salvo che l’operazione debba essere eseguita per la sussistenza di un obbligo di legge di ricevere l’atto, dovranno astenersi:
dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto professionale con il cliente;
dall’iniziare (o dar seguito se già in atto) la prestazione professionale e altre operazioni;
dall’instaurare un rapporto continuativo con il cliente anche tramite società fiduciarie, trust, società anonime o controllate
valutare la possibilità di segnalare l’operazione sospetta alla UIF, secondo quanto previsto dall’art. 35;
Nell’eventualità in cui l’astensione non sia possibile a causa della sussistenza di un obbligo di ricevere l’atto, prescritto dalla legge, il soggetto obbligato sarà tenuto a darne immediata segnalazione al U.I.F. (art.42, comma4).
Il legislatore, nel chiaro intento di responsabilizzare tutti i soggetti, che potrebbero trovarsi a gestire situazione di dubbia trasparenza come quella pocanzi descritta, prescrive inoltre che le misure su indicate si applichino anche ad ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede (effettiva) nei Paesi terzi ad alto rischio, di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.
Va precisato che, sono esonerati dall’obbligo di astensione, i professionisti chiamati ad esaminare la posizione giuridica del proprio cliente o ad operare in qualità di rappresentante ovvero difensori, dello stesso, in un procedimento innanzi a un’autorità, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.
Ai soggetti obbligati, che violino l’obbligo di astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapporto e di una prestazione professionale ex art. 42, si applicano le sanzioni prevista all’art. 56 comma 3 del D.Lgs. 231/2007, ossia:
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 2.000 in caso di violazione dell’obbligo;
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 50.000, fuori dei casi di cui al comma 1, ove l’obbligato ponga in essere violazioni gravi, plurime, ripetute o sistematiche.
Fonte: Fisco e Tasse