Il percorso argomentativo di tale risoluzione, parte dalla considerazione che “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale” costituito pressoogni tribunale civile e penale (Rdl 1578/1933). La legge professionale forense, inoltre, prescrive che “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (…), sono iscritti, a domanda (…) in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori(…). I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro (…) sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio (…) limitatamente ai procedimenti che, (…) rientravano nelle competenze del pretore”.
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La tassa per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati è dovuta solo quando si può in concreto esercitare
Per gli anni successivi al primo, sia il laureato in giurisprudenza, per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti, sia il praticante avvocato per l’ammissione al patrocinio di cui all’articolo 8, comma 2, del Rdl 1578/1933 e all’articolo 7 della legge 479/1999, nel caso di iscrizione all’albo degli avvocati istituito in ogni tribunale civile, devono pagare la tassa sulle concessioni governative prevista per l’esercizio della professione forense.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 103/E dell’11 ottobre.
L’Agenzia ha evidenziato che, mentre durante il primo anno di iscrizione non si è ammessi all’esercizio della professione forense, successivamente, trascorsi dodici mesi da detta iscrizione, tale professione viene svolta dai praticanti procuratori, i quali possono “… essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero”.
Per poter poi stabilire se sussiste la possibilità di ricondurre l’attività sopra delineata nell’ambito di una professione e con riferimento al codice civile, in particolare all’articolo 2229 (“esercizio delle professioni intellettuali”) che recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi…”, l’Agenzia ha potuto affermare che nella fattispecie si potesse parlare di “professione”, vista la necessità dell’iscrizione all’albo.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2231 cc, “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione…” che, invece, è prevista, ai sensi dell’articolo 8 del Dm 127/2004, per i praticanti avvocati autorizzati al patrocinio, ai quali “… deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato”.
Infine, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 8 del regio Dl 1578/1933, il quale stabilisce che solo dopo il secondo anno di iscrizione sussiste la condizione di prestare giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto, pronunciando la formula prescritta, nella quale si fa espressamente riferimento alla professione forense che si intende svolgere.
Queste, dunque, sono state le argomentazioni che hanno dissipato i dubbi relativi alla possibilità di annoverare l’attività del praticante iscritto all’albo, per gli anni successivi al primo, tra le professioni e, pertanto, l’Agenzia ha ritenuto di ricomprendere l’iscrizione all’albo, a partire dal secondo anno, nell’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata dal Dpr 641/1972, che prevede il pagamento della tassa sulle concessioni governative per l’“Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri …” nella misura di 168 euro.
Solo nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Rdl 1578/1933, la tassa sulle concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.
Fonte : IlFiscoOggi