Di fronte a una crisi creditizia ormai globalizzata e a una emorragia di capitali che sembra inarrestabile, l’Argentina corre ai ripari riproponendo, a distanza di anni dall’introduzione di analoga misura che restò vigente per quattro anni, la possibilità di rimpatriare i capitali detenuti all’estero e di far emergere dall’illegalità quelli domestici. Contro il pagamento di un’imposta speciale che va dall’1 all’8 per cento a seconda dei casi, sarà garantita una immunità ad ampio raggio: da quella civile a quella commerciale passando per quella amministrativa e penale-tributaria.
Le disposizioni di interesse fiscale
Vediamo ora più in dettaglio la disciplina del rimpatrio di capitali contenuta nella ley n. 26.476 licenziata il 18 dicembre del 2008 e promulgata il 22 dicembre 2008. Anzitutto la legge ha per oggetto il regime di regolarizzazione fiscale, promozione e protezione del lavoro subordinato regolare con priorità nelle piccole e medie imprese nonché l’emersione e il rimpatrio dei capitali, e dunque contiene misure non esclusivamente fiscali.
Regolarizzazione fiscale
I contribuenti hanno facoltà di regolarizzare il pagamento delle imposte e dei contributi sociali per i debiti o le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 2007, una sola volta tra il primo ed il sesto mese successivo a quello di pubblicazione della legge. Sono ammesse alla regolarizzazione anche le obbligazioni in contenzioso, a patto che il contribuente rinunci ad ogni azione o diritto.
Regime di emersione: soggetti interessati
Sono ammessi al regime di emersione le persone fisiche, le successioni indivise nonché qualsiasi società costituita in Argentina o impresa unipersonale ivi ubicata, in relazione ai periodi di imposta non prescritti alla data di pubblicazione della legge e comunque fino al 31 dicembre 2007. L’emersione si effettua mediante le seguenti modalità: dichiarazione del deposito in istituti bancari all’estero, entro il termine di sei mesi; trasferimento nel Paese per il tramite degli enti previsti dalla legge; presentazione di una dichiarazione giurata contenente l’individuazione dei beni da regolarizzare; deposito, nel caso di detenzione in Argentina, presso gli enti previsti dalla legge, sempre nel termine di sei mesi. Quando si tratta di persone fisiche o successioni indivise, la regolarizzazione è possibile anche quando il denaro o i beni sono depositati o registrati a nome del coniuge del contribuente, dei suoi ascendenti o discendenti entro il primo grado di parentela o affinità.
Aliquote previste
L’importo espresso in pesos della moneta straniera o dei beni che si fanno emergere, è soggetto all’imposta speciale che risulta dall’applicazione delle seguenti aliquote: beni situati all’estero e denaro detenuto all’estero che non sono trasferiti in Argentina: 8 per cento; beni situati nel Paese e denaro detenuto in Argentina, non destinati alle finalità previste dalla legge: 6 per cento; denaro detenuto all’estero o in Argentina destinato alla sottoscrizione di titoli del debito pubblico statale: 3 per cento, con un’addizionale del 5 per cento se i titoli vengono ceduti entro ventiquattro mesi; denaro detenuto all’estero o in Argentina da persone fisiche che viene destinato all’acquisto di abitazioni nuove nel Paese, costruite o che ottengano il certificato di abitabilità a partire dall’entrata in vigore della legge, con vincolo di permanenza dell’investimento in capo al titolare per almeno due anni, pena la perdita del beneficio: 1 per cento; denaro detenuto all’estero o in Argentina destinato alla costruzione di nuovi immobili, completamento di opere in corso, finanziamento di opere relative a infrastrutture, investimenti immobiliari, turistici o di servizi situate nel Paese con vincolo di permanenza dell’investimento in capo al titolare per almeno due anni, pena la perdita del beneficio: 1 per cento.
Condizioni e adempimenti
Possono beneficiare di tale regime i depositi di denaro esistenti al 31 dicembre 2007 in istituzioni bancarie o finanziarie estere soggette alla vigilanza della rispettiva Banca centrale o organismi equivalenti. I soggetti che effettuano l’emersione di denaro devono richiedere agli enti nei quali si trova, l’emissione di un certificato da cui risulti: l’identificazione dell’ente estero; le generalità del titolare del deposito; l’importo del deposito espresso in moneta straniera; il luogo e la data della costituzione del deposito. Invece, gli enti finanziari che ricevono i fondi devono emettere un certificato dal quale risultino gli elementi sopra elencati con l’indicazione ulteriore del nome, cognome o denominazione e domicilio del titolare. Il pagamento avviene secondo le forme e le modalità stabilite da un regolamento dell’Amministrazione finanziaria.
Garanzie per il contribuente
I soggetti che effettuano l’emersione e pagano l’imposta speciale non sono obbligati a informare l’Amministrazione finanziaria della data di acquisizione dei beni detenuti né dell’origine dei fondi con cui sono stati acquisiti. Inoltre, godono di benefici quali: l’immunità da azioni civili, commerciali e penali tributarie che potrebbero riferirsi alle attività regolarizzate; la remissione delle imposte dovute a titolo di imposte sui redditi, sul trasferimento di immobili delle persone fisiche e delle successioni indivise e sui crediti e debiti di conti bancari. La remissione opera relativamente all’ammontare dell’imposta netta che corrisponde per equivalente alle attività oggetto di emersione; la remissione delle imposte dovute a titolo di imposte interne o sul valore aggiunto. L’ammontare delle operazioni esenti si ottiene moltiplicando il valore delle attività emerse per il coefficiente risultante dal rapporto tra l’ammontare totale delle operazioni dichiarate e l’ammontare dell’utile lordo del periodo di imposta che si intende esentare da tassazione.
Disposizioni generali
Completano, infine, il quadro del regime di emersione o trasferimento delle attività detenute all’estero alcune norme generali che prescrivono, tra l’altro, di: dare comunque applicazione, da parte degli agenti previsti dalla legge, alle disposizioni in tema di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri delitti previsti da leggi diverse da quelle tributarie con eccezione dei reati connessi con l’evasione tributaria o la partecipazione in essa; escludere dall’accesso al regime coloro che sono stati querelati o denunciati penalmente dall’Amministrazione finanziaria con sentenza pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge sullo scudo fiscale; escludere dall’accesso al regime coloro che sono stati denunciati formalmente o querelati penalmente in relazione a delitti comuni connessi con l’inadempimento delle obbligazioni tributarie proprie o di terzi, alle quali denunce è seguita una sentenza anteriormente all’entrata in vigore della legge; escludere dall’accesso al regime le persone giuridiche nelle quali i soci, amministratori, direttori, sindaci, membri del consiglio di vigilanza sono stati formalmente denunciati o querelati penalmente cui è seguita una sentenza anteriormente all’entrata in vigore della legge; escludere dall’accesso al regime coloro che esercitano o hanno esercitato funzioni pubbliche ovvero il proprio coniuge e parenti in primo grado; dispensare l’Amministrazione finanziaria dal formulare una denuncia penale nella misura in cui i soggetti interessati regolarizzino le obbligazioni tributarie conformemente alle disposizioni della legge sull’emersione dei capitali.
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