Arrotondamenti Iva, quando tace ed è assente il diritto comunitario

Con la sentenza del 5 marzo 2009, resa nel procedimento C-302/07, la Corte di giustizia Ue ha chiarito, in materia di arrotondamenti Iva, che, allo stato attuale, il diritto comunitario non prevede prescrizioni specifiche circa il metodo di arrotondamento degli importi dell’imposta sul valore aggiunto. In mancanza, dunque, di una normativa comunitaria specifica, è rimesso agli Stati membri di determinare le norme e i metodi per l’arrotondamento degli importi Iva, fermo restando il doveroso rispetto dei principi sui quali si fonda il sistema comune dell’Iva, e segnatamente dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.

Le origini della controversia
La controversia che ha portato all’odierna pronuncia dei giudici europei è insorta tra una società britannica e l’Amministrazione fiscale dello stesso Paese e verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della prima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (67/227/Cee), come modificata dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, nonché dagli articoli 11, parte A, n. 1, lett. a), 12, n. 3, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva Iva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee.
La società in questione è attiva nel campo alimentare e la maggior parte delle entrate proviene da vendite al dettaglio di prodotti alimentari e bevande a consumatori finali. La società presenta ai propri clienti un prezzo di vendita dei suoi prodotti al dettaglio comprensivo di Iva.  Fino al 2004 la società calcolava l’Iva dovuta su ogni transazione effettuata con un cliente particolare ponendo in essere un arrotondamento, per eccesso o per difetto, al penny più vicino. Modernizzati i propri terminali di pagamento elettronico, la società attualmente calcola l’Iva a livello di serie, ossia per ciascun prodotto identificato separatamente allorché la transazione ne riguarda più d’uno. A tal fine il contribuente calcola e arrotonda per difetto gli importi Iva fino al terzo decimale, vale a dire al decimo di penny più vicino per difetto, a livello di serie. Successivamente aggrega tali importi di Iva e arrotonda il totale per difetto al penny intero più vicino, a livello di transazione.

La società e il Fisco britannico
La società è stata per diverso tempo in trattative con l’Amministrazione fiscale britannica per concordare un sistema di calcolo ad hoc per i rivenditori al dettaglio. I giudici comunitari sono stati interessati proprio all’esito della controversia insorta tra contribuente e fisco in ordine al rigetto, da parte di questi ultimo, della domanda della società di ottenere il beneficio dell’arrotondamento per difetto a livello di serie di prodotti e della transazione dell’importo dovuto a titolo dell’imposta sul valore aggiunto. Osserva infatti il giudice del rinvio che né il diritto comunitario né la normativa inglese relativa all’imposta sul valore aggiunto prevedono disposizioni esplicite riguardo al metodo di arrotondamento da utilizzare quando l’applicazione della normale aliquota Iva dia luogo a un importo comprendente una frazione dell’unità valutaria minima, nella fattispecie un penny. Sono infatti possibili, a opinione di detto giudice, due metodi di arrotondamento ovvero arrotondare sistematicamente alla cifra intera per difetto, oppure arrotondare aritmeticamente, ossia arrotondare frazioni inferiori a 0,5 penny alla cifra intera per difetto e importi pari o superiori a 0,5 alla cifra intera per eccesso.

Il contenuto della normativa comunitaria
Passando ad analizzare la normativa comunitaria in materia, rileviamo come l’articolo 2 della prima direttiva Iva stabilisce che il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.   Secondo l’articolo 10, n. 2, della sesta direttiva Iva, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile, in via di principio, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, mentre  l’articolo 11, parte A, n. 1, lett. a), prevede che la base imponibile è costituita per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c) e d), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. Il diritto comunitario, inoltre, oltre a prescrivere l’obbligo, per ogni soggetto debitore Iva, dell’emissione di apposita fattura prevede che ogni soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Nulla, dunque, dice il diritto comunitario, in merito agli arrotondamenti Iva.

La normativa britannica in materia
Diversamente la normativa inglese che espressamente prevede che si può arrotondare per difetto al penny intero l’Iva totale dovuta su tutti i prodotti e servizi indicati in una fattura, con possibilità di tralasciare le frazioni di penny. In particolare la disciplina d’oltre manica dispone che se si intende calcolare l’Iva separatamente per una determinata serie di prodotti o servizi, indicati insieme ad altri prodotti o servizi nella stessa fattura, gli importi dell’Iva devono essere calcolati separatamente e arrotondati per difetto allo 0,1  più vicino o per eccesso al penny o allo 0,5  più vicino. In ogni caso qualunque sia il criterio scelto, esso deve essere coerente.

La posizione della Corte Ue
La corte di giustizia, investita della questione, ha in primo luogo evidenziato come il giudice del rinvio chieda, sostanzialmente, se l’arrotondamento degli importi dell’Iva rientri nella competenza del diritto nazionale o di quello comunitario e, più precisamente, se il diritto comunitario annoveri al suo interno norme relative al metodo di arrotondamento, opponendosi all’arrotondamento aritmetico, oppure imponendo agli Stati membri di autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare sistematicamente per difetto, quando l’applicazione della normale aliquota Iva dia luogo ad un importo Iva che comporta una frazione dell’unità valutaria minima nazionale.

L’analisi della norma Ue
In merito i giudici comunitari hanno evidenziato come il diritto comunitario non contenga alcuna norma espressa circa gli arrotondamenti degli importi dell’Iva affermando che, proprio in ragione della mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta all’ordinamento giuridico degli Stati membri stabilire, entro i limiti del diritto comunitario, il metodo e le norme applicabili all’arrotondamento di un importo dichiarato a titolo di Iva. Gli Stati membri potranno dunque disciplinare la fattispecie degli arrotondamenti Iva, ma nel pieno rispetto dei principi che regolano il sistema comune dell’Iva, quali il principio di neutralità fiscale e il principio di proporzionalità. Rispetto di tali principi, precisano i magistrati ultranazionali, che non ha tuttavia l’effetto di far rientrare nell’ambito del diritto comunitario la questione stessa del metodo specifico di arrotondamento da applicare. In particolare, hanno proseguito i giudici, il principio di neutralità fiscale, comporta che i soggetti passivi che effettuano medesime operazioni economiche non devono essere trattati in modo diverso con riferimento al metodo di arrotondamento applicato al momento di calcolare l’Iva e l’importo riscosso dall’Amministrazione fiscale a titolo di Iva non deve essere superiore a quello versato dal consumatore finale al soggetto passivo. Tale principio non comporta dunque nessun requisito quanto all’applicazione di un metodo particolare di arrotondamento, purché il metodo prescelto dallo Stato membro interessato garantisca che l’importo riscosso dall’amministrazione fiscale a titolo dell’Iva corrisponda precisamente all’importo versato dal consumatore finale al soggetto passivo. Per quanto concerne invece il principio di proporzionalità la Corte ha ritenuto che, sebbene l’osservanza di quest’ultimo principio esiga che ogni importo arrotondato corrisponda quanto più possibile a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota in vigore, si deve tuttavia conciliare siffatta esigenza con le necessità pratiche di una efficace applicazione del sistema comune dell’Iva e che, in considerazione della tecnicità della questione dell’arrotondamento, più di un metodo di arrotondamento può soddisfare tali requisiti.
 

Fonte: Fiscooggi.it

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