Dal 2013 per le auto aziendali la deducibilità si dimezza: dal 40% attuale al 20 per cento. Il Ddl di stabilità sostituisce così, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura del 27,5% introdotta dalla legge Fornero (la 92/12), che non troverà dunque applicazione. Confermata invece la deduzione al 70% prevista, sempre dal 2013, dalla legge Fornero per le vetture assegnate in permanenza ai dipendenti. Il tutto salvo modifiche in corso l’opera al Ddl stabilità.
L’articolo 12, comma 21 del disegno di legge di stabilità approvato dal Governo cambia nuovamente le regole previste dall’articolo 164 del Tuir per la deduzione delle auto possedute da imprese e professionisti, che già avevano formato oggetto di correzione da parte della riforma Fornero del lavoro. Per i veicoli delle imprese e dei professionisti, la deduzione delle spese (carburanti, manutenzione, assicurazione, bollo auto eccetera) passerà, dall’esercizio 2013, dall’attuale 40% (misura che applicherà per l’ultima volta ai costi sostenuti nel 2012 – Unico 2013) al 20%; il restante 80% andrà dunque recuperato a tassazione e concorre al reddito imponibile.
Resta fermo il limite di 18.076 euro previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing. In pratica, per le auto di costo non superiore a questo importo, l’ammortamento indeducibile sarà pari all’80% del totale, mentre se il costo (comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile) è superiore va recuperata a tassazione la differenza tra la quota stanziata a conto economico e il 20% dell’ammortamento calcolato su 18.076 euro (si vedano anche gli esempi qui a fianco). Immutato il tetto di deducibilità per i canoni di noleggio e locazione: 3.615 euro annui (da dedurre sempre al 20%).
Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (cosiddetti benefit, anche quando il lavoratore rimborsa all’azienda la quota di uso personale), il Ddl di stabilità non prevede novità rispetto alla riforma Fornero. Dall’esercizio 2013, i datori di lavoro (imprese o professionisti) potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell’attuale 90%. Per ammortamenti, leasing e noleggi, la percentuale si applicherà, come ora, sull’importo effettivamente sostenuto (senza limiti fiscali). Perciò, se il veicolo ha un costo elevato (e comunque eccedente i 18.076 euro), la stretta finirà per colpire di più le auto in benefit a dipendenti, rispetto a quelle tenute a disposizione o assegnate ad amministratori (si vedano gli esempi a fianco).
Queste ultime, infatti, scontano già una indeducibilità assoluta per la parte di ammortamento o di canone che eccede quello rapportato al tetto di 18.076 euro, cosicché l’abbattimento della percentuale di deduzione opererà solo su un importo ridotto.
Le novità non riguardano agenti e rappresentanti di commercio e si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge Fornero, la cui decorrenza viene confermata dal Ddl di stabilità). I contribuenti dovranno però considerare in via anticipata le nuove regole, ricalcolando al rialzo gli acconti da versare a giugno e a novembre del prossimo anno. In pratica, si dovrà determinare un’imposta virtuale 2012 come se le nuove disposizioni fossero già in vigore in questo esercizio e quantificare di conseguenza gli acconti per l’anno successivo.
Il regime di deduzione parziale dei costi delle auto (vecchio e nuovo) non si applica per l’Irap delle società di capitali, il cui imponibile si determina sui valori contabili. Le stime di gettito del tributo regionale previste dalla relazione tecnica al provvedimento dovrebbero riguardare solo imprese Irpef e professionisti. Per le imprese in contabilità ordinaria, diventerà dunque più conveniente, dal 2013, l’opzione per il calcolo dell’Irap con le regole di bilancio.
Fonte: Il Sole 24 Ore