Ad annunciarlo un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, che in tal modo viene incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti all’invio della comunicazione.
L’obbligo, che – si ricorda – riguarda tutti gli imprenditori, sia individuali sia collettivi, consiste nel comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nel caso in cui vi sia una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Non devono essere oggetto di segnalazione: i beni inclusi nella categoria “altro” di valore non superiore a 3mila euro al netto dell’Iva; i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che li utilizzano per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.
In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dai soci o familiari dell’imprenditore che ricevono i beni.
Lo stesso modello va utilizzato anche per segnalare i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari, di valore almeno pari a 3.600 euro.
La comunicazione deve essere trasmessa, direttamente o tramite intermediari autorizzati, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.