Bonus assunzioni anche per colf e badanti

Anche colf e baby sitter danno diritto al credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Il beneficio spetta infatti non solo a coloro che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo, ma anche alle persone fisiche che assumono dipendenti, ai liberi professionisti, alle società di persone, di capitali e alle cooperative, comprese quelle non residenti in Italia.
È uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008, che illustra la disciplina del bonus per le nuove assunzioni nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Nel documento di prassi, L’Agenzia illustra le disposizioni sul bonus, previsto dalla Finanziaria 2008, fornendo un quadro sistematico della disciplina istitutiva (art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), del regolamento di attuazione (decreto Mef del 12 marzo 2008), della normativa comunitaria in materia di aiuti all’occupazione (regolamento Ce n. 2204/2002 della Commissione) oltre che delle modalità applicative (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008 di approvazione del modello di istanza – mod. IAL – con le relative istruzioni, da utilizzare ai fini della richiesta di attribuzione del credito d’imposta).

La misura, pur presentando indubbi caratteri di novità sia nella struttura sia nel meccanismo di funzionamento, nella sostanza rievoca la disciplina dell’agevolazione introdotta dall’articolo 7 della Finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), applicabile, anche se con successive modificazioni e integrazioni, fino al 31 dicembre 2006. Le differenze tra le due agevolazioni sono però considerevoli. Il precedente incentivo, infatti, consisteva in un aiuto di carattere generale (in quanto si applicava alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale), inquadrabile nel de minimis (relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate), mentre il nuovo incentivo rappresenta un aiuto riservato esclusivamente ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe previste dal trattato Ce.

Dopo le modifiche apportate dal decreto "milleproroghe" (Dl 248/2007), l’agevolazione è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro. La compatibilità comunitaria dell’aiuto è, infatti, direttamente garantita attraverso l’espresso richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento Ce n. 2204/2002 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, compresi i massimali di intensità dell’aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

Soggetti beneficiari, aree e settori ammessi
La Finanziaria per il 2008 ha previsto un beneficio fiscale per il 2008, 2009 e 2010 a favore dei contribuenti che, nel corso del 2008, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale avente determinate caratteristiche soggettive, sempre che tale assunzione rappresenti, per il contribuente, un incremento della propria base occupazionale, ossia un aumento rispetto al numero medio di dipendenti che il soggetto impiegava in un determinato periodo di riferimento.
Possono usufruire del credito d’imposta i datori di lavoro, anche se non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, del Trattato Ce (paragrafo 3, lettere a e c). Queste deroghe comportano la compatibilità con il mercato comune degli aiuti, concessi dagli Stati, destinati alle seguenti finalità:

sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure ove si abbia una grave forma di disoccupazione
agevolazione dello sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che detti aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
L’individuazione delle aree ammesse a beneficiare delle deroghe è stata effettuata dalla Commissione europea per mezzo della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2007-2013, in cui sono definite, tra l’altro, le cosiddette aree a soppressione graduale (o phasing – out) ammesse fino al 2008 e i relativi massimali di intensità degli aiuti, espressi in Esl (equivalente sovvenzione lordo).
In ordine al significato dell’espressione "datori di lavoro", la circolare precisa che deve essere intesa nel senso più vasto del termine e quindi il credito è riconosciuto non solo ai soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, ma, in generale, a tutti coloro che, in base alla vigente normativa del lavoro sono considerati datori di lavoro. Pertanto, possono beneficiare dell’agevolazione le seguenti categorie di contribuenti:

esercenti arti e professioni
imprenditori agricoli
imprenditori commerciali
società di persone e soggetti a esse equiparati
società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione
enti pubblici o privati commerciali
enti pubblici o privati non commerciali
società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano
condomini
altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti (ad esempio, contribuente in pensione o lavoratore dipendente che assume la collaboratrice domestica).
Restano invece esclusi, per espressa previsione normativa, gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, i Comuni, le Province e le Regioni, le comunità montane, eccetera.

Poiché la fruizione del credito d’imposta è vincolata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento Ce n. 2204/2002, la circolare precisa che:

anche i datori di lavoro diversi da coloro che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo, sebbene non soggetti per altri fini alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel citato regolamento Ce
l’agevolazione non è applicabile ai datori di lavoro che operano nella costruzione navale, nell’industria carboniera e nei trasporti in quanto si tratta di settori per i quali vigono specifiche disposizioni comunitarie.
In merito alla compatibilità con altri regimi, la circolare evidenzia poi che per i contribuenti "minimi" l’assunzione di dipendenti, comportando il sostenimento di spese a questo titolo, rientra tra le cause di cessazione del regime (introdotto dalla Finanziaria 2008) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica tale circostanza (circolare 73/2007).

Gli importi e le modalità di fruizione del credito
L’incentivo per l’incremento dell’occupazione è previsto nella misura di euro 333 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato e per ciascun mese di permanenza nel posto di lavoro, aumentati a euro 416 in caso di assunzione di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" contenuta nel del regolamento Ce n. 2204/2002. Nel caso di assunzione con prestazione lavorativa a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste da contratto nazionale di categoria.
Il credito d’imposta è &quot
;spendibile" in F24 e concorre alla formazione del plafond di 250mila euro, fissato dalla Finanziaria 2008 come limite complessivo per i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative che il contribuente può utilizzare in compensazione in ciascun anno solare.
La fruizione del credito d’imposta è subordinata, in ogni caso, al rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal citato regolamento Ce, secondo il quale "quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell’art. 87, paragrafo a) e c), al momento della concessione dell’aiuto, l’intensità netta dell’aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all’investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all’epoca della concessione dell’aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro". A tal fine, la circolare rinvia alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo 2007-2013, che reca i massimali fissati per le aree comprese nelle regioni cui è applicabile il credito di imposta per l’incremento occupazionale.

Le condizioni per richiedere l’agevolazione
Perché sia accolta l’istanza, i lavoratori assunti devono avere determinati requisiti, non devono verificarsi specifiche cause di decadenza dall’agevolazione e l’incremento del numero dei dipendenti deve "reggere" a due successive verifiche, da effettuarsi con cadenza mensile e annuale, finalizzate ad accertare il mantenimento nel tempo del livello occupazionale raggiunto.
Vediamo nel dettaglio la disciplina che consente al datore di lavoro di vedersi riconoscere il credito d’imposta, evidenziando le modalità di rilevazione dell’incremento del personale, fermo restando che, come è stato giustamente precisato:

per i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività in relazione alle quali assumono la qualità di datori di lavoro, l’incremento occupazionale è determinato al netto delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in capo al medesimo datore di lavoro relativamente alle altre attività economiche dallo stesso esercitate
il credito d’imposta compete, nel rispetto delle condizioni stabilite, anche alle società cooperative in relazione all’incremento del numero dei soci che prestano lavoro dipendente all’interno della struttura
per i soggetti che assumono la qualità di datore di lavoro successivamente al 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce sempre incremento della base occupazionale e dà diritto al credito.
Quest’ultima rappresenta l’ipotesi più semplice e può riguardare anche il lavoratore dipendente o pensionato, il quale non è tenuto a confrontare la nuova assunzione con quelle presenti nel periodo temporale di riferimento previsto dalla norma, proprio perché in quel periodo, avendo effettuato solo successivamente la prima assunzione, non era un datore di lavoro.

Per poter fruire del credito d’imposta, il datore di lavoro deve incrementare il numero dei lavoratori dipendenti effettuando nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, a partire dal 1° gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008.
In particolare, in ciascun mese del periodo agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007.
Allo scopo di evitare che l’incremento netto del numero dei dipendenti possa essere controbilanciato da decrementi del numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro sia in altre aree ammesse all’agevolazione sia complessivamente, la verifica dell’incremento occupazionale deve essere effettuata rispetto alla media dell’anno 2007 in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato impiegati:

nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede ubicati nelle aree svantaggiate presso cui il nuovo lavoratore è assunto
nel complesso delle aree svantaggiate
complessivamente (aree svantaggiate e non).
Effettuata questa verifica (e quindi constatato che il numero dei lavoratori occupati nel mese è superiore a quello del periodo di riferimento), il credito d’imposta compete per ciascun lavoratore assunto nei limiti dell’incremento realizzato dal datore di lavoro sia nelle aree svantaggiate sia complessivamente, sempre che i lavoratori che hanno determinato l’aumento occupazionale presentino le seguenti caratteristiche soggettive:

non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso l’impiego precedente oppure devono essere in procinto di perdere l’impiego precedente (come nel caso di dipendenti di aziende sottoposte a procedure fallimentari e simili)
essere portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
essere lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato".
La circolare esclude l’agevolazione con riguardo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato poiché, in base al regolamento Ce n. 2204/2002 sarebbe stato necessario a tal fine effettuare apposita "notifica" alla Commissione europea.
Inoltre è necessario che, da parte del datore di lavoro, vengano soddisfatte determinate condizioni di legalità e, quindi, il credito non spetta se non sono osservate le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (sia con riferimento ai soggetti "agevolati" sia per tutta la forza lavoro presente) o se vengono eluse le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ovvero se il datore di lavoro ha ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo, del raggiungimento dei limiti dell’età pensionabile, delle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.
Tale ultima condizione costituisce una novità rispetto alle altre già previste dall’articolo 7 della legge 388/2000 ed ha una specifica finalità antielusiva: evitare artificiose riduzioni della base occupazionale, effettuate unicamente per fruire del credito d’imposta con riguardo a lavoratori precedentemente licenziati, ma senza che sia prodotto un effettivo incremento dell’occupazione. La circolare precisa, quindi, che non costituisce riduzione della base occupazionale il decesso o la grave malattia di un dipendente.
Nei casi di affidamento in gestione, anche a soggetti privati, di un servizio pubblico, l’impresa subentrante può beneficiare del credito d’imposta solo rispetto al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

Determinazione del credito
Dalla circolare emerge che il vero presupposto per accedere al beneficio è costituito dall’incremento della base occupazionale a tempo indeterminato realizzato alla fine di ciascun mese del periodo in cui vige l’agevolazione rispetto alla media del periodo di riferimento (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007). Il calcolo prevede alcuni step in più quando il datore di lavoro opera in diverse strutture produttive. In buona sostanza, per determinare il credito d’imposta, il datore di lavoro deve procedere nella maniera seguente:

rilevare il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in essere nell’ultimo giorno di ciascun mese agevolato nello stabilimento, ufficio o sede ubicato in un’area ammessa all’agevolazione in cui è impiegato il lavoratore neo-assunto. Se opera in più stabilimenti, uffici o sedi, il datore di lavoro deve determinare il numero complessivo di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminat
o, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, in essere nell’ultimo giorno di ciascun mese agevolato:
in ciascuno degli stabilimenti, uffici o sedi ubicati in un’area ammessa all’agevolazione in cui è impiegato un lavoratore neo-assunto
nell’insieme degli stabilimenti, uffici o sedi ubicati nelle aree ammesse all’agevolazione (numero lavoratori occupati a fine mese da indicare nel mod. IAL, rigo A2, colonna 2 – Aree svantaggiate)
nell’insieme degli stabilimenti, uffici o sede ovunque ubicati, aree ammesse all’agevolazione e non (numero lavoratori occupati a fine mese da indicare nel mod. IAL, rigo A2, colonna 1 – Complessivo).
Se sono assunti lavoratori con contratto a tempo parziale, la determinazione del numero dei dipendenti deve essere effettuata tenendo presente che ciascun lavoratore a tempo parziale costituisce una frazione di unità lavorativa, determinata proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal singolo contratto. Se uno stesso lavoratore è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale da più datori di lavoro, il credito d’imposta spetta ad ognuno dei datori
misurare la differenza rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, occupati nel periodo compreso di riferimento nello stabilimento, ufficio o sede ubicato in un’area ammessa all’agevolazione in cui è impiegato il lavoratore neo-assunto.
Se il datore di lavoro opera in più stabilimenti, uffici o sedi, deve misurare la differenza rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, occupati nell’anno 2007:
in ciascuno degli stabilimenti, uffici o sedi ubicati in un’area ammessa all’agevolazione in cui è impiegato il lavoratore neo-assunto
nell’insieme degli stabilimenti, uffici o sedi ubicati nelle aree ammesse all’agevolazione (media occupazionale di riferimento da indicare nel mod. IAL, rigo A3, colonna 2 – Aree svantaggiate)
nell’insieme degli stabilimenti, uffici o sede ovunque ubicati, aree ammesse all’agevolazione e non (media occupazionale di riferimento da indicare nel mod. IAL, rigo A3, colonna 1 – Complessivo).
La media indicata nella circolare è una media aritmetica semplice che va calcolata senza alcun arrotondamento in base alla formula indicata nel documento.
Il datore di lavoro però può utilizzare una diversa metodologia di determinazione della media, sempre sulla base di normali metodi statistici, che sia comunque idonea ad individuare il livello medio giornaliero di lavoratori occupati. In tal caso, la metodologia di calcolo adottata dovrà essere mantenuta per tutto il periodo agevolato.
La differenza positiva rispetto alla media 2007 rilevata negli stabilimenti, uffici o sedi ubicati nelle aree ammesse all’agevolazione cui sono destinati i lavoratori neo-assunti si assume nei limiti della differenza positiva rilevata sia con riguardo all’insieme degli stabilimenti, uffici o sedi ubicati nelle aree ammesse all’agevolazione, sia con riguardo all’insieme degli stabilimenti, uffici o sedi ovunque ubicati.
La differenza positiva assunta nei termini anzidetti costituisce un incremento occupazionale realizzato nello stabilimento, ufficio o sede ubicato nella aree ammesse all’agevolazione (da indicare nel mod. IAL, rigo A4).
confrontare l’incremento occupazionale con il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili, impiegati nello stabilimento, ufficio o sede ubicato nell’area svantaggiata in cui si è realizzato
considerare quale incremento occupazionale rilevante realizzato nello stabilimento, ufficio o sede ubicato nell’area svantaggiata il numero delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta, rappresentato dal "minor valore" tra:
l’incremento occupazionale realizzato
il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili.
In ordine all’incremento occupazionale rilevante come sopra determinato, il datore di lavoro potrà fruire mensilmente di un credito d’imposta complessivamente pari alla misura unitaria dell’agevolazione (euro 333 ovvero euro 416) moltiplicata per il predetto incremento.
Se, in un dato mese del 2008, l’incremento occupazionale rilevante è realizzato in più stabilimenti, uffici o sedi occorre compilare una sezione del QUADRO A del mod. IAL per ciascuno degli stabilimenti, uffici o sedi.
La circolare riporta una numerosa serie di esempi finalizzati alla dimostrazione che la misura dell’incremento occupazionale che genera il diritto al credito d’imposta è rappresentata sempre dal "minor valore" tra le variabili "incremento occupazionale realizzato" e "neo-assunti agevolabili".
Incumulabilità con altri aiuti di Stato
Non è consentito il cumulo del credito d’imposta con altri aiuti di stato o con altre misure di sostegno comunitario all’occupazione; è inoltre previsto il divieto di cumulo con riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento. Ciò, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2204/2002, allo scopo di evitare il superamento dei massimali di aiuto previsti; l’eventuale cumulo illegittimamente prodotto verrà sanzionato sia con il recupero dell’aiuto che con l’irrogazione di sanzioni.
Il medesimo obiettivo è riscontrabile anche qualora gli aiuti rispettino i criteri previsti dai regimi de minimis, per i quali non è previsto l’obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea; per questi regimi di aiuto, infatti, la cumulabilità è subordinata al rispetto dei massimali previsti.
In deroga al principio generale di divieto di cumulo la disciplina dettata per la circostanza in cui si assumano lavoratori svantaggiati e disabili: in questo caso, gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, a patto però che tale cumulo non produca un’intensità lorda di aiuto superiore al limite fissato nel 100% dei costi salariali, determinata per ciascun periodo in cui tali categorie di lavoratori sono stati occupati.
Inoltre, il divieto di cumulo non si applica in presenza di tutte quelle misure fiscali a carattere generale che non godono della condizione di selettività, che cioè sono applicabili a tutte le imprese e a tutti i settori economici presenti sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato, come nel caso della deduzione Irap per la riduzione del cuneo fiscale.

Cause di decadenza
Il datore di lavoro, al fine di non svilire la finalità della norma, dovrà procedere alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale raggiunto. La verifica annuale si caratterizza però da un più ampio parametro di confronto rispetto a quella mensile sopra descritta; infatti per essa rileva l’intera forza lavoro occupata (compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato o assunti con contratto formazione lavoro).
Pertanto il contribuente decade dal beneficio qualora, su "base annua", il numero complessivo dei lavoratori dipendenti presenti nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno "agevolato" risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Tale decadenza comporta l’impossibilità di fruire del credito d’imposta relativo ai nuovi assunti a partire dall’anno successivo (quindi dal mese di gennaio) a quello di verifica e viene meno la possibilità che il credito continui a maturare per i successivi periodi. Resta, tuttavia, salva la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta già maturato mensilmente nel periodo per il quale si è verificata la decadenza e non ancora utilizzato.
L
a circolare precisa che ai fini della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale, non sono rilevanti le riduzioni della base occupazionale dovute ad atti indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (come il pensionamento su domanda del lavoratore o il suo recesso).
Ulteriore causa di decadenza dalla possibilità di fruire del beneficio è ravvisabile nella mancata conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni, che si riduce a due nel caso in cui il datore di lavoro sia una PMI. In questo caso, gli effetti della decadenza saranno rappresentati non soltanto dalla mancata fruizione del credito d’imposta maturato e non utilizzato, ma anche dal recupero del credito già in precedentemente fruito, cui dovranno aggiungersi le relative sanzioni e interessi.
Gli stessi effetti potranno prodursi anche nel caso di ulteriori cause di decadenza costituite sia da provvedimenti definitivi della magistratura, a carico del datore di lavoro, per le fattispecie in cui sia ravvisabile, ai sensi dello Statuto dei lavoratori, una condotta antisindacale, sia dalle circostanze in cui si sia determinata, a carico del datore di lavoro, l’irrogazione di sanzioni per un importo almeno pari a 5.000 euro nel corso del triennio 2008-2010 in conseguenza dell’accertamento definitivo di violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente o alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Iter procedurale
Per la effettiva fruizione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, da trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate.
L’istanza telematica deve essere presentata utilizzando il prodotto denominato "Creditoassunzioni", disponibile sul sito internet dell’Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 utilizzando il modello IAL, approvato con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008 e disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.
Per le assunzioni effettuate fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica (tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2008), è previsto l’invio di un’unica istanza di attribuzione del credito a partire dal 15 luglio 2008 (data di attivazione della procedura stessa), mentre per le assunzioni agevolabili che producono ulteriori incrementi della base occupazionale effettuate a partire dal 1° luglio 2008 è necessario presentare successive istanze.

L’agenzia delle Entrate sarà innanzitutto tenuta ad esaminare le istanze pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione e verificarne l’ammissibilità sulla base dei dati indicati; dovrà poi comunicare ai richiedenti entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sempre in via telematica, l’accoglimento o il diniego del beneficio sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti dello stanziamento previsto per ciascun anno.
Al riguardo, è altresì previsto che la data dell’accertato esaurimento dei fondi stanziati è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
L’istanza validamente presentata dà luogo, in caso di accoglimento, alla prenotazione dell’ammontare del credito d’imposta spettante per l’intero triennio, oltre alla facoltà di utilizzare in compensazione il credito d’imposta che matura in ciascun mese dell’anno di presentazione.

L’effettiva fruizione della quota di credito d’imposta già prenotata, ma relativa agli anni successivi, è subordinata all’ulteriore adempimento, a carico dei soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica di accoglimento, costituito dalla presentazione all’Agenzia, a partire dal 1° febbraio e fino al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una comunicazione attestante sia il rispetto delle condizioni per cui il numero complessivo dei dipendenti, per ciascuno degli anni interessati, risulti superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007, che l’indicazione del minor credito d’imposta eventualmente spettante, in relazione all’anno in corso o a quello precedente.
L’inosservanza di tale adempimento comporterà la decadenza dal beneficio a partire dall’anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il mancato accoglimento delle istanze per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 comporterà l’ulteriore onere, a carico dei potenziali beneficiari, della presentazione di una nuova istanza telematica, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, caratterizzata dal limite quantitativo all’importo richiesto, che in tal caso non può essere superiore a quello indicato nell’istanza originaria.
Le nuove istanze presentate saranno ammesse all’agevolazione tenendo conto della priorità precedentemente acquisita, in quanto si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie; esse saranno ammesse al beneficio limitatamente alle risorse rese eventualmente disponibili da rinunce al credito richiesto, dal mancato invio o dal minor credito spettante risultante dalle comunicazioni relative agli anni successivi.
I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta sono comunque tenuti alla presentazione telematica preventiva di una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara di non aver ricevuto o di aver fruito e successivamente rimborsato, aiuti di Stato dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea ed individuati nel Dpcm 23 maggio 2007.
Tale dichiarazione dovrà essere predisposta utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 agosto 2007; tale adempimento non sarà necessario nel caso la dichiarazione sia già stata presentata in passato per fruire di altri aiuti di Stato.

Controlli
Con riguardo all’attività di controllo, verifica e monitoraggio, la circolare precisa che, nei casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, spetta all’agenzia delle Entrate provvedere al recupero del relativo importo, nonché degli interessi e delle sanzioni.
In particolare l’attività di controllo, volta all’accertamento del rispetto delle condizioni previste o della verifica di una o più cause di decadenza, consiste nella determinazione dell’esatto importo spettante e nel riscontro dell’effettivo importo utilizzato in compensazione.
Gli eventuali atti di recupero devono essere debitamente motivati, notificati ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e possono essere impugnati davanti alla Commissione tributaria.

Katia Caruso & Pasquale Saulino – Fisco Oggi

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