Semaforo verde, dalle ore 10 del 2 febbraio, all’invio della comunicazione dei dati necessari alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.
È di oggi il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che approva lo specifico modello C/IAL.
Sono tenuti all’adempimento, a pena di decadenza dal beneficio a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere presentata, i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del bonus per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (legge n. 244/2007, articolo 2, commi da 539 a 547), trasmessa tramite il modello IAL.
La comunicazione potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, fino al 31 marzo, direttamente o tramite intermediari abilitati. Andrà utilizzato il prodotto "COMUNICAZIONE IAL", disponibile sul sito internet dell’Agenzia a partire dal 29 gennaio.
La verifica
La verifica annuale consiste nel raffronto tra la media dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, complessivamente in forza al datore di lavoro in ciascun anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nell’anno 2007. Se il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’anno "verificato" è pari o inferiore alla media dei lavoratori occupati nel 2007, il beneficiario decade dall’agevolazione a partire dall’anno successivo.
I dati da riportare
Nei due righi del quadro A devono essere indicati, rispettivamente, il numero complessivo dei lavoratori occupati nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione e il numero complessivo dei lavoratori occupati nel 2007.
Con la compilazione del quadro B, invece, il beneficiario rinuncia al credito d’imposta risultante dalla differenza tra l’importo concesso e quello indicato nel quadro stesso. Questo, quindi, deve essere compilato solo se l’ammontare del bonus spettante (per tutti o alcuni degli anni 2008, 2009 e 2010) è inferiore a quello concesso, risultante dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza. La circostanza si verifica o per errori materiali commessi nella compilazione dell’istanza (è stato indicato un importo superiore a quello spettante) o per mancata conservazione per almeno tre anni (due in caso di piccole e medie imprese) di alcuni dei posti di lavoro creati (l’eventualità determina decadenza dall’agevolazione con effetto retroattivo dalla data di rilevazione dell’incremento occupazionale).
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