La fine del 2008 chiude i conti con l’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008 (commi da 539 a 548 dell’articolo 2, legge 244/2007) consistente nel credito d’imposta concesso a imprese e professionisti operanti nelle aree "svantaggiate" (regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea) per gli incrementi occupazionali realizzati.
I datori di lavoro che nel corso del 2008 hanno assunto e ottenuto l’accoglimento dell’istanza usufruiranno del bonus anche per gli anni 2009 e 2010 (sempre in riferimento alle assunzioni effettuate nel 2008). Ulteriori adempimenti, tuttavia, sono richiesti al fine di mantenere in vita il credito d’imposta ottenuto. Coloro che, invece, hanno realizzato l’incremento previsto dalla norma, ma si sono visti respingere l’istanza per esaurimento dei fondi disponibili, avranno l’opportunità di "riprenotare" le risorse eventualmente rimaste inutilizzate. Si ricorda che, con provvedimento del 30 ottobre 2008, il direttore dell’agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall’articolo 2, comma 547, della legge 244/2007, per il credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, con l’accoglimento parziale dell’istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi.
Beneficiari e misura del credito
Il credito d’imposta per gli incrementi occupazionali spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008 hanno assunto alle loro dipendenze lavoratori a tempo indeterminato in aree "svantaggiate", a condizione che le nuove assunzioni costituissero incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree svantaggiate. L’importo del credito d’imposta è fissato in 333 euro mensili per ogni nuovo dipendente, elevato a 416 in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo del credito d’imposta va proporzionato alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale per i dipendenti a tempo pieno.
Condizioni di ammissibilità
Il diritto al credito d’imposta spetta a condizione che:
i dipendenti neo assunti possedessero uno dei seguenti requisiti:
fossero lavoratori alla prima occupazione
avessero perso o fossero in procinto di perdere l’impiego precedente
fossero portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
fosserolavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione
siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni
il datore di lavoro non avesse ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 – 31 dicembre 2007, salvo che per raggiungimento dell’età pensionabile, collocamento a riposo, dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa.
Cause di decadenza
Affinché il datore di lavoro non decada dal diritto al credito d’imposta è necessario che:
il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento (2007); nel caso in cui tale differenza risulti nulla o negativa, il diritto al credito d’imposta decade a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato
i posti di lavoro creati siano mantenuti per un periodo minimo di due anni in caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi
in capo al datore di lavoro non vengano accertate, in via definitiva, violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009 o 2010, né vengano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Procedura di richiesta e fruizione
Ai fini dell’ammissione al credito, i datori di lavoro devono inoltrare apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell’agenzia delle Entrate (con provvedimento del 15 maggio 2008, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per l’attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – modello Ial – unitamente alle relative istruzioni di compilazione e invio). L’istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l’incremento occupazionale. Per chi non avesse ancora inviato l’istanza (in presenza dei requisiti), c’è comunque tempo fino al 31 gennaio 2009. Le istanze inoltrate verranno esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall’agenzia delle Entrate, verificandone l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l’Agenzia comunicherà l’eventuale accoglimento dell’istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili. In caso di mancata risposta, vale la regola "silenzio dissenso". A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza, il credito d’imposta potrà essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione, mediante F24. Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.
Comunicazione annuale: entro marzo 2009 il primo adempimento
Un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti edizioni del credito d’imposta sulle assunzioni è rappresentato dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che sarà resa disponibile.
Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:
attestare che il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento, ossia il 2007
indicare l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente ovvero all’anno in corso.
La suddetta comunicazione costituisce presupposto per fruire, per l’anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l’istanza iniziale; il mancato invio, pertanto, comporta la decadenza dal beneficio, a partire dall’anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nuova istanza per i non ammessi: aprile 2009 prima finestra
I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l’attribuzione delle risorse divenute disponibili a se
guito di:
rinunce al credito richiesto
mancato invio della comunicazione annuale
indicazione nella comunicazione annuale di minori crediti spettanti.
Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie.
Nuovo Fisco Oggi