Bonus energia accolto con calore. 55% anche al solare termodinamico

Sono impianti assimilabili ai pannelli: trovano la detrazione, ma solo per la produzione di acqua calda
Bonus energia ad ampio spettro. Anche l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare rientra tra gli interventi per il risparmio energetico “agevolati” con la detrazione del 55%, seppur limitatamente alla produzione di energia termica.

E’ questa, in estrema sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio, che prende la mosse dalla richiesta di un contribuente interessato a sapere se il beneficio fiscale dedicato agli interventi finalizzati al risparmio energetico possa allargarsi anche agli impianti solari termodinamici, a conferma di ciò che il cittadino ha letto in una recente nota dell’Enea.
 
Se gli impianti termodinamici sono come i solari …
Nel dettaglio,l’Enea afferma che i sistemi termodinamici a concentrazione solare, che utilizzano il sole per produrre energia termica, convertibile anche in energia elettrica, sono pienamente assimilabili agli impianti solari. Inoltre, per applicare il beneficio fiscale introdotto dalla legge Finanziaria del 2007 ed esteso a tutto il 2011, occorre distinguere i sistemi utilizzati per la sola produzione di acqua calda, per i quali spetta interamente il beneficio, da quelli per la produzione combinata di energia elettrica e termica, per i quali la detrazione è accordata solo con riferimento agli usi termici. L’Agenzia delle Entrate, quindi, richiama il contenuto di questa nota del 25 novembre 2010, in prima battuta, per definire la cornice entro cui si inquadrano le spese agevolabili. In un secondo step, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria richiamano le affermazioni dell’Enea per definire come certificare questo tipo di impianti.
 
Quale certificato di qualità?
In merito alla certificazione di qualità, richiesta per la detrazione, l’Enea specifica che è applicabile, in linea di principio, la normativa vigente per i collettori solari (EN 12975), sostituibile altrimenti da una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso Enea.
 
A volte la detrazione è solo “a percentuale”
L’Agenzia delle Entrate, oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questa tipologia di impianti, precisa che la quota di spesa detraibile, nel caso di impianto a produzione combinata (elettrica e termica), può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
 
Tempi e quote del bonus
L’Agenzia, infine, ricorda che la legge di stabilità per il 2011, oltre a prorogare il bonus per le spese sostenute nell’anno in corso, ha stabilito che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come previsto per le spese degli anni 2009 e 2010.
 
Identikit delle spese agevolabili

Il documento di prassi richiama il ventaglio degli interventi che godono della detrazione del 55%, così come dettato dalla Finanziaria 2007: la riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro un tetto massimo di detrazione di 100mila euro; la realizzazione di strutture opache orizzontali, verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60mila euro; l’installazione di pannelli solari per produrre acqua calda per usi domestici o industriali o per coprire il fabbisogno nelle piscine, nelle strutture sportive, nelle case di ricovero e cura, in scuole e università, sempre entro lo stesso limite di 60mila euro; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro la soglia di detrazione di 30mila euro.
Fonte : IlFiscoOggi

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