Interessi passivi fino a 4.000 euro, sconti dalle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico, per l’autoaggiornamento dei docenti e per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Sono alcune delle novità in materia di detrazioni recepite dal modello Unico Persone fisiche 2009. In dichiarazione, inoltre, si potrà richiedere, in riferimento all’anno 2008, il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito previsto dal decreto legge "anticrisi".
Quadro RP
Numerose sono le novità presenti nel quadro RP, destinato all’indicazione degli oneri e delle spese, sostenute nel 2008, da portare in detrazione o in deduzione.
Accanto all’introduzione di detrazioni del tutto nuove, viene ampliato il limite di spesa o esteso l’ambito di applicazione di detrazioni e deduzioni già esistenti.
La Finanziaria 2008 ha previsto, per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi quelli non di ruolo (purché con incarico annuale), una detrazione Irpef pari al 19% delle spese documentate sostenute per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 500 euro. Danno diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari (circolare 18/2009).
Anche per le spese effettuate nel 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale è riconosciuta una detrazione Irpef del 19 per cento. In questo caso, l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare il limite di 250 euro, anche se la spesa è stata sostenuta per più soggetti. La detrazione è ammessa anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Per "abbonamento" si intende il titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato (circolare 19/2008).
Nuova detrazione d’imposta del 19% anche per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico, che non hanno iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza. Si ricorda che negli altri casi i contributi versati per il riscatto del corso di laurea costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo.
Per ottenere le detrazioni d’imposta appena descritte, nei righi RP19, RP20 e RP21 del quadro RP devono essere indicate le spese sostenute e i codici corrispondenti alle detrazioni: ’32’ autoaggiornamento e formazione docenti, ’33’ abbonamenti trasporto pubblico, ’34’ riscatto corso di laurea per familiari a carico.
Per chi ha contratto mutui per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale propria o dei familiari, il limite massimo degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, su cui calcolare la detrazione del 19% passa da 3.615,20 a 4.000 euro (rigo RP7).
L’importo massimo dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, deducibili dal reddito complessivo, aumenta da 2.065,83 a 3.615,20 euro (rigo RP28, codice 1).
La detrazione relativa alle spese sostenute per l’affitto di immobili, situati nel comune sede dell’Università o in comuni limitrofi, dagli studenti universitari fuori sede, da indicare nel rigo RP18, viene estesa, oltre che ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
La detrazione, spettante su un importo massimo di 2.633 euro, è riconosciuta anche se le spese sono sostenute per i familiari a carico.
La Finanziaria 2009 ha reso stabile la detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento di rette per asili nido, pubblici e privati, con un limite massimo di 632 euro per ogni figlio. La spesa va indicata nei righi da RP19 a RP21, con il codice ’36’.
Anche quest’anno è possibile portare in detrazione le spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (36%), da indicare nella sezione III del quadro RP, e le spese effettuate per la riqualificazione energetica degli edifici (55%), per le quali è riservata la sezione V del quadro RP.
In particolare, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione d’imposta del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, è stata reintrodotta la detrazione d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (agevolazione che non era stata prorogata per l’anno 2007). Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e acquistati entro il 30 giugno 2012.
Come si è detto, la Finanziaria 2008 ha anche prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia di intervento eseguito. Per il calcolo del limite di detrazione occorre tener conto delle detrazioni già fruite nei periodi d’imposta precedenti. Per le spese sostenute nel 2008 è possibile ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente. Di conseguenza, nel modello Unico 2009 è stata rivisitata la sezione V del quadro RP:
Nella colonna 1 dei righi da RP44 a RP47 va indicato il codice corrispondente alla tipologia di intervento effettuato:
"1" interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
"2" interventi sull’involucro degli edifici esistenti;
"3" installazione di pannelli solari;
"4" sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’anno in cui sono state sostenute le spese va indicato nella colonna 2, mentre la casella di colonna 3 va barrata nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008.
Le colonne 4 e 5 sono riservate rispettivamente al numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione e al numero corrispondente alla rata che viene utilizzata per il 2008.
Nella colonna 7 va riportato l’importo della rata su cui calcolare la detrazione del 55%, determinato dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (colonna 6), entro i limiti previsti in relazione alla tipologia dell’intervento, per il numero di rate indicato in colonna 4.
Infine, è prorogata fino al 2010 la detrazione del 20% delle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (la proroga non riguarda invece le spese per l’acquisto di televisori digitali). Tali spese vanno indicate nella sezione IV del quadro RP.
Bonus straordinario per famiglie
Il "bonus straordinario" a sostegno dei nuclei familiari a basso reddito previsto dal decreto legge 185/2008 ("anticrisi"), se non erogato dai sostituti d’imposta, può essere richiesto mediante la dichiarazione dei redditi, modello 730/2009 o modello Unico PF 2009, ovvero tramite istanza presentata direttamente all’agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Il beneficio è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007 ovvero all’anno 2008.
Il termine per effettuare la richiesta del bonus straordinario sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007 è scaduto il 30 aprile.
La richiesta del beneficio attraverso il modello 730/2009 o Unico PF 2009 può essere effettuata soltanto con riferimento all’anno 2008, mentre i soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione possono presentare l’istanza direttamente all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno prossimo.
Vediamo quali sono le modalità per la richiesta e la fruizione del bonus straordinario per famiglie attraverso Unico PF 2009.
a) Prospetto dei familiari
Nel prospetto dei familiari a carico è stata introdotta la colonna 8 (Reddito complessivo), nella quale i contribuenti che intendono richiedere il bonus devono indicare il reddito complessivo, relativo all’anno 2008, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, e di ciascun familiare a carico. Ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni, rilevanti anche ai fini della condizione di familiare a carico, corrisposte da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Per beneficiare del bonus, il solo richiedente deve essere residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, come previsto per la condizione di familiare "a carico".
Per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico. Con riferimento ai nuclei familiari con portatori di handicap, il bonus di 1.000 euro spetta in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap sensi dell’articolo 3, della legge 104/1992, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico (circolare 2/2009).
Il bonus è concesso se il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare hanno percepito nell’anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie: redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione, alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (il possesso di tali redditi è ammesso solo se percepiti dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico), redditi fondiari (purché posseduti cumulativamente con le altre tipologie di reddito indicate) per un ammontare, con riferimento all’intero nucleo, non superiore a 2.500 euro.
Nel rigo 9 del prospetto (Totale redditi dei familiari) va indicata la somma dei redditi complessivi indicati nella colonna 8.
b) Dichiarazione sostitutiva
Prima di effettuare l’autocertificazione, il dichiarante deve completare la compilazione dei quadri del modello Unico PF 2009 fino alla determinazione del proprio reddito complessivo, da indicare nel rigo RN1, colonna 4.
A questo punto può essere compilata la dichiarazione sostitutiva posta alla fine del modello, con la quale il richiedente attesta che:
i componenti il nucleo familiare sono quelli indicati nel prospetto dei familiari a carico
il reddito complessivo del nucleo è costituito dalla somma del proprio reddito complessivo (rigo RN1, colonna 4) e di quello dei familiari (rigo 9 del prospetto).
Il richiedente attesta, infine, di essere in possesso dei requisiti per fruire del bonus, barra la casella corrispondente alla sua situazione con riferimento al nucleo e al reddito complessivo familiare e firma la dichiarazione sostitutiva.
c) Fruizione del bonus
L’ammontare del bonus straordinario, spettante in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008, va indicato nel rigo RN39.
Se dal quadro RN emerge un debito d’imposta, l’importo del bonus andrà a diminuire il debito, ovvero a generare un credito, qualora l’ammontare del bonus risulti superiore al debito stesso. Nel primo caso andrà riportato nel rigo RN40 (imposta a debito) il debito Irpef diminuito del bonus, nella seconda ipotesi la quota residua di bonus andrà indicata nel rigo RN41, colonna 1, mentre il rigo RN40 non sarà compilato.
Se invece la liquidazione termina con un credito Irpef, nella colonna 1 del rigo RN41 andrà riportato l’intero ammontare del bonus, mentre nella colonna 2 dello stesso rigo sarà indicato il credito Irpef spettante. Anche in questo caso non sarà compilato il rigo RN40.
Infine, il bonus straordinario per famiglie, ovvero la sua quota residua, risultante dal rigo RN41, colonna 1, andrà riportato nel rigo RX5 e potrà essere autonomamente richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), utilizzando il codice tributo 6818 (risoluzione 115/2009).
d) Restituzione del bonus
Il rigo RN36, colonna 2, è riservato ai contribuenti che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie non spettante, in tutto o in parte, e che quindi sono tenuti a effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione.
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante mediante versamento con il modello F24 (codice tributo 4711), entro i medesimi termini.
La colonna 1 dello stesso rigo RN36 riguarda invece la restituzione del bonus fiscale per soggetti a basso reddito (articolo 44 del decreto legge 159/2007) da parte dei contribuenti che per errore hanno richiesto il beneficio non spettante o spettante in misura inferiore nonché dai soggetti che hanno ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta e che non hanno comunicato di non avervi diritto in tutto o in parte. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione effettuano la restituzione mediante versamento con il modello F24 (codice tributo 4700), entro i termini previsti per il versamento del saldo Irpef relativo al periodo d’imposta 2008.
Fonte: Andrea Palma da www.nuovofiscooggi.it