Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75/E del 23 marzo, rispondendo a un’impresa che, ottenuta la comunicazione di assenso da parte dell’Amministrazione, non è riuscita a realizzare gli acquisti che aveva programmato per il 2008 e comunicato nel formulario trasmesso al Centro operativo di Pescara.
Ricordiamo che, secondo la norma agevolativa introdotta con la Finanziaria per il 2007, sono concessi crediti di imposta (fino a copertura del tetto massimo stanziato) ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree definite svantaggiate, realizzati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
I contribuenti interessati devono trasmettere al Centro operativo di Pescara un modulo contenente tempi e costi presunti per il compimento del progetto.
La ditta istante, volendo acquistare nel corso degli anni 2007/2008 nuove macchine, ha inviato, come richiesto, il modello con tutti i dati relativi al tipo di intervento programmato. L’Amministrazione ha dato il nulla osta all’impresa, precisando che avrebbe potuto fruire del credito d’imposta a partire dal 2011, dopo averlo evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi in cui lo stesso matura.
Fin qui tutto bene, accordo pieno tra fisco e azienda. La società, però, non è riuscita a rispettare i tempi programmati e non ha terminato gli acquisti pianificati per il 2008 come comunicato a Pescara attraverso il modello Fas.
Chiede, quindi, se potrà beneficiare ugualmente dell’agevolazione o se il credito sarà revocato in toto o per la parte relativa agli anni in cui non sono state rispettate le soglie di investimento.
I tecnici delle Entrate sostengono che l’istante potrà godere del credito di imposta come previsto dalla comunicazione di concessione del nulla osta, cioè a partire dal 2011, per gli acquisti iniziati nel 2007 ed effettuati fino al 31 dicembre 2010, data entro la quale il contribuente sostiene ora di ultimare il progetto d’investimento, prescindendo quindi dalla tempistica indicata nel formulario.
Il credito potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e, per l’eccedenza, in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale il credito è concesso.