Bonus Investimenti in Ricerca e Sviluppo: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Finanziaria 2007 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che svolgono attività di ricerca industriale e sviluppo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009. L’importo dell’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, elevato al 15% quando i costi sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. La finanziaria 2008 ha elevato questa maggiorazione al 40% e ha aumentato a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta l’importo complessivo massimo su cui determinare il credito.
Dopo il decreto attuativo del Mef e del ministero dello Sviluppo economico, il cosiddetto "decreto ricerca", n. 76 del 28 marzo scorso, l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46 del 13 giugno, fornisce i chiarimenti sull’utilizzo del bonus.

Soggetti beneficiari
Le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo non direttamente ma commissionandola a terzi, sulla base di specifici contratti, possono usufruire del credito d’imposta, con una maggiorazione dell’aliquota al 40% se i contratti sono stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. E’ il soggetto committente, quindi, e non chi svolge concretamente la ricerca a poter fruire dello sconto fiscale.
Se il contratto è stato stipulato con un’università privata, la maggiore aliquota viene applicata solo quando è possibile dimostrare che l’istituto rientri tra i cosiddetti organismi di ricerca, così come definiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione (n. 2006/C 323/01).
I costi per ricerca e sviluppo sono agevolabili indipendentemente dalla residenza dell’impresa, dell’università o dell’ente pubblico a cui è commissionata l’attività di ricerca e sviluppo e, quindi, non sono previste limitazioni territoriali per il luogo di svolgimento delle attività.
Il credito d’imposta può essere applicato anche quando la ricerca viene commissionata a un’altra società del medesimo gruppo.
E’ammissibile, inoltre, il costo sostenuto per gli amministratori che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a patto che siano assunti con un contratto di lavoro dipendente. Nel caso di ricercatori e tecnici, invece, si può usufruire del credito sia per il costo del personale assunto con contratto di lavoro subordinato sia di quello con contratto a progetto.

Attività ammissibili
L’articolo 2 del decreto ricerca elenca le attività ammissibili alla fruizione del bonus. Per quanto riguarda attività aziendali come, ad esempio, la realizzazione di un dato campionario da parte di un’azienda del settore tessile, lo sviluppo di una data molecola da parte di un’azienda nel settore chimico-farmaceutico, la circolare precisa che la loro ammissibilità debba essere frutto di valutazioni tecniche di competenza del ministero dello Sviluppo economico.

Retroattività delle novità della Finanziaria 2008
Il limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta su cui determinare il credito e l’aliquota del 40% per i costi riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, introdotti dalla Finanziaria 2008, sono applicabili anche nel periodo di imposta, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, in cui vigevano le precedenti disposizioni.

Cumulabilità con altre agevolazioni e con la deduzione Irap
La Commissione europea ha stabilito che il credito d’imposta non rappresenta aiuto di stato, quindi, può essere cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni, salvo nei casi in cui la non cumulabilità è prevista dalle disposizioni che disciplinano gli altri benefici.
Il bonus è comunque cumulabile con la deduzione Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo. In questo caso, il costo su cui calcolare il credito di imposta è dato dalla retribuzione e dai contributi a carico dell’impresa al lordo del risparmio d’imposta derivante dalla deduzione del costo dalla base imponibile Irap.

Costi di strumentazione e attrezzature
L’agevolazione è prevista anche per il costo di strumenti e attrezzature di laboratori acquistati prima del primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione, commisurati alla quantità e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca.
Per quanto riguarda la quota di ammortamento, o in caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quota capitale del canone, "dovrà essere assunta in relazione alla percentuale di utilizzo del bene nell’attività di ricerca e al periodo di tempo di utilizzo nell’arco di un anno".

Documentazione da predisporre
Poiché il decreto ricerca è stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18/04/2008 e ha dettato le modalità di attestazione della spesa sostenuta per il personale, le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2007 possono utilizzare, in sostituzione delle modalità previste dal decreto, un documento riepilogativo che riporti le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo sia dal personale dipendente che da quello a progetto e firmato dal legale rappresentate o dal responsabile dell’area ricerca e sviluppo.
Tutta la documentazione per poter usufruire del bonus va disposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e deve essere controfirmata da un revisore dei conti, da un dottore commercialista, o ragioniere o perito commerciale o consulente del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ma anche, aggiunge la circolare, dal presidente del collegio sindacale.
Il credito d’imposta può essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché per il 2008 il termine è stato prorogato al 30 settembre, per quest’anno, le compensazioni possono essere eseguite dal mese di ottobre.

Alessandra Gambadoro – Fisco Oggi

 

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