L’aggio corrisposto dalle Camere di commercio ai soggetti incaricati della riscossione del cosiddetto "diritto annuale", in quanto relativo alla riscossione di un’entrata tributaria, rientra nel regime di esenzione dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 5), del Dpr 633/1972.
Questo, in sintesi, il principio espresso dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 24 febbraio, in risposta a un quesito avente ad oggetto la riconducibilità o meno nell’ambito dell’esenzione Iva del compenso (aggio) corrisposto dalle Camere di commercio ai terzi incaricati della riscossione del diritto annuale, alle stesse dovute, ai sensi della legge 580/1993, dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.
Con il documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha, in primo luogo, chiarito l’ambito applicativo del regime di esenzione dall’Iva previsto dall’articolo 10, n. 5), del Dpr 633/1972, per i corrispettivi relativi alle operazioni di riscossione di tributi, affermando che l’esenzione dall’imposta è subordinata alla circostanza che oggetto delle prestazione di riscossione siano entrate aventi carattere tributario, dovendo invece essere considerati imponibili i corrispettivi versati per l’attività di riscossione di somme non aventi tale natura.
L’agenzia delle Entrate ha incentrato, quindi, la propria attenzione sulla verifica della natura tributaria o meno del "diritto annuale" riscosso dalle Camere di commercio a mezzo di terzi incaricati.
L’Amministrazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (sezioni unite, sentenze 13549/2005 e 10469/2008) e confermando quanto in precedenza chiarito, sulla base dello stesso orientamento giurisprudenziale, con la risoluzione 13/2007, ha precisato come il diritto annuale in oggetto abbia natura di entrata tributaria. Da qui la conclusione per l’esenzione dall’Iva dell’aggio corrisposto dalle Camere di commercio ai soggetti incaricati della sua riscossione.
Fisco Oggi