L’obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria.
I soggetti, professionisti o imprese, che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono obbligatoriamente essere iscritti al VIES – l’archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario.
Tuttavia vi è una disposizione relativa alla cancellazione da questo registro che non si concilia con le nuove norme di presentazione dei modelli Intrastat dal 2018.
La cancellazione dal VIES può avvenire infatti oltre che per volontà del soggetto, anche per iniziativa dell’Agenzia delle Entrate a seguito della mancata presentazione dei modelli intrastat per 4 trimestri consecutivi.
La mancata presentazione dei modelli Intra viene intesa come volontà del soggetto di non voler effettuare operazioni intracomunitarie e comporta l’esclusione della partita Iva dal Vies.
La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente durante i quali al soggetto spetta la possibilità di dimostrare che invece intende effettuare o ha effettuato operazioni intracomunitarie e vuole mantenere l’iscrizione nel registro. (Circolare 31/E/2014)
L’abolizione dell’obbligo di presentazione dei modelli Intra-acquisti trimestrali dal 1 gennaio 2018 pone un grave problema di coordinamento che puo’ avere conseguenze gravi per il soggetto che si vedrebbe continuamente cancellato dall’elenco VIES e costretto a dimostrare che la presentazione degli elenchi intra non è piu’ obbligatoria se si sono effettuati acquisti intracomunitari sotto la soglia di 200.000 euro per i beni e 100.000 euro per i servizi (il superamento di questa soglia fa scattare l’obbligo di presentazione dei modelli mensile).
Il soggetto interessato a mantenere l’iscrizione nei registri VIES potrebbe presentare gli elenchi intracomunitari trimestrali facoltativamente, ma questo vanificherebbe la volontà di semplificazione della norma.
Si attendono quindi chiarimenti urgenti dall’Agenzia sulla possibilità di mantenere l’iscrizione nel VIES anche in mancanza di presentazione dei modelli intracomunitari.
Fonte: Fisco e Tasse