E’ esente dal pagamento del canone rai chi ha almeno 75 anni d’età e ha avuto nell’anno precedente un reddito complessivo, con il coniuge, non superiore a 6.713,98 euro.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario, tuttavia, che nella stessa abitazione con l’ultra-settantacinquenne non vi siano altre persone diverse dal coniuge che percepiscano redditi propri. Nel caso in cui il canone sia stato versato, è possibile presentare un’istanza di rimborso scaricabile online dal sito dell’Agenzia delle entrate e da quello Rai.
I pensionati con un reddito inferiore a 18mila euro, dal 2010, possono versare la cifra dovuta anche mediante trattenuta mensile dell’Inps sull’assegno previdenziale.
Esenzioni. Il cittadino beneficiario dell’esenzione può compilare e inviare il modulo di richiesta rivolgendosi direttamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Il modulo è una dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti necessari e va accompagnato da un documento di identità valido.
Chi presenta la richiesta per la prima volta deve farlo entro il 30 aprile, termine che diventa il 31 luglio se intende invece beneficiare dell’esenzione a partire dal secondo semestre. Se i requisiti permangono negli anni successivi non è più necessario presentare richiesta, mentre se decadono bisogna versare il canone spontaneamente. Chi durante l’anno attiva per la prima volta un abbonamento Rai, infine, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.
Rimborsi. Se il beneficiario ha già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 può chiederne il rimborso presentando l’apposito modulo disponibile online e presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate compilato e corredato dalla dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti per l’esonero.