Dal 2016 i titolari di utenza elettrica residenziale hanno trovato l’addebito del canone tv direttamente nella bolletta. Questa modalità di riscossione si regge su una presunzione e cioè che nell’abitazione di residenza il contribuente detenga almeno un apparecchio tv. Per superare questo presupposto, coloro che non hanno la tv devono presentare all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione di non detenzione”, compilando il quadro A del modello, per segnalare che nessun membro del proprio nucleo anagrafico possiede un televisore in alcuna delle abitazioni a disposizione della famiglia. Tale dichiarazione sostitutiva ha validità annuale, quindi anche chi l’ha inviata per il 2016, se vuole continuare a essere esentato dal pagamento del canone, deve presentarla nuovamente entro il prossimo 31 gennaio. Se l’invio avviene tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l’esenzione varrà per il secondo semestre (luglio-dicembre) e il canone sarà dovuto per i primi sei mesi di quest’anno. Infine, se la presentazione è ancora successiva (dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018), l’esonero scatterà per il prossimo anno, ma sarà dovuto il canone per il 2017.
In generale il canone tv è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi, tuttavia, esistono casi in cui, all’interno di una stessa famiglia anagrafica, due persone sono entrambe intestatarie di un’utenza elettrica di tipo domestico residente, ad esempio per la prima e la seconda casa. Fermo restando che si tratta di una situazione anomala è possibile evitare il doppio addebito in bolletta presentando la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro B del modello. A differenza del caso di non detenzione, il quadro B della dichiarazione sostitutiva può essere prodotto in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non deve essere ripresentato annualmente. Pertanto, chi nel 2016 ha presentato la dichiarazione sostitutiva, compilando il quadro B del modello, non deve ripresentarla nel 2017, se non cambiano i presupposti dichiarati.
Tutte le famiglie anagrafiche che hanno la tv, ma in cui nessun componente è titolare di un contratto elettrico di tipo residenziale, devono provvedere autonomamente al versamento del canone con l’F24 entro il 31 gennaio, come nel caso di inquilini che vivono in affitto in appartamenti dove l’utenza elettrica è intestata ai proprietari. I codici tributo da indicare nell’F24 sono:
- TVRI, per il rinnovo;
- TVNA in caso di nuovo abbonamento.
Fonte: Fisco Oggi