La disciplina relativa alla liquidazione IVA di gruppo è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 73 c. 3 del DPR 633/72 in seguito al recepimento della VI Direttiva UE (n. 77/388/CEE).
Tale procedura fa sì che i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno siano effettuati dalla sola società controllante, la quale determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, compensando debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferiti al gruppo.
In altri termini, la liquidazione dell’Iva di gruppo rappresenta un meccanismo di compensazione dell’Iva fra soggetti collegati che si concretizza attraverso il trasferimento alla capogruppo dei saldi periodici di debito e di credito maturati in capo alle singole società, per consentire alla stessa capogruppo di provvedere cumulativamente al versamento dell’Imposta dovuta dal gruppo.
L’opzione per il 2013 dovrà essere esercitata entro il 18/02/2013 (in quanto il 16/02 cade di sabato) esclusivamente in via telematica utilizzando il modello IVA/26.
La speciale procedura della liquidazione IVA di gruppo può essere eseguita esclusivamente dalle società di capitali che detengono una percentuale superiore al 50% del capitale delle società controllate fin dall’inizio dell’anno solare precedente a quello nel quale si esercita l’opzione (per il 2013, dunque, fin dal 01/01/2012).
C’è tempo fino al 18/02 per optare alla liquidazione IVA di gruppo
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