Entro il prossimo 31.3.2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2018 o REDDITI 2018. In particolare, la certificazione CUPE deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2017.
Si ricorda che la certificazione CUPE non segue le regole della certificazione unica e i dati devono essere riportati nel mod. 770 da presentare entro il 31 ottobre 2018 negli appositi quadri SI e SK.
L’obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di utili:
- per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti;
- distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir);
esclusi:
- gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.p.r. 600/1973);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997).
proventi equiparati agli utili:
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ;
- proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza esclusi quelli con apporto di solo lavoro;
- remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all’art. 98 del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.
Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d’imposta per quanto già versato in Italia. Se l’Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione.
In particolare il Certificato CUPE è rilasciato da:
- società ed enti emittenti (indicati nell’articolo 73 del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa o aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli Spa;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.