
Una definizione non cumulabile
Per ciascuna lite fiscale autonoma intesa come ciascun atto impugnato, va presentata una diversa domanda ed effettuato un distinto versamento.
In particolare, le richieste possono riguardare le controversie con l’Agenzia delle Entrate sorte in seguito ad atti impositivi, il cui valore, al netto di sanzioni e interessi, non superi – come detto – i 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio scorso, e per le quali non sia intervenuta una sentenza definitiva entro il 5 luglio, data di entrata in vigore della norma introduttiva (articolo 39, comma 11, Dl 98/2011).
Il “peso” della controversia determina, poi, la somma dovuta (150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro, 10% del valore se l’ultima o unica sentenza è stata favorevole al contribuente, 50% del valore se l’ultima o unica sentenza è stata favorevole all’Agenzia e 30% se non c’è stata ancora alcuna pronuncia).
I “beneficiari” del software
La domanda può essere presentata dai soggetti abilitati dall’Agenzia o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica ovvero può essere consegnata a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate, che provvederà al suo invio. Soggetti incaricati e Direzioni provinciali dovranno rilasciare copia di quanto trasmesso e della comunicazione che attesta l’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia e che fa prova della presentazione. Il tutto va messo da parte e conservato fino alla definitiva conclusione della controversia, insieme ai documenti relativi ai pagamenti effettuati.
Per poter agire, gli utenti registrati a Fisconline devono installare “File Internet”, quelli registrati a Entratel devono invece utilizzare l’applicazione Entratel. I due prodotti sono prelevabili dal sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nelle rispettive sezioni software.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it