Cile, da gennaio sulla scena i nuovi tribunali fiscali e doganali

Il 13 gennaio 2009 la presidente della Repubblica cilena Michelle Bachelet Jeria ha promulgato la legge che istituisce una nuova giustizia tributaria e doganale. La normativa riveste grande importanza non soltanto per il suo contenuto fortemente atteso dal mondo imprenditoriale ma anche per l’entrata in vigore nell’attuale momento economico che vive il Paese e il mondo intero. L’istituzione di nuovi tribunali indipendenti ed organicamente autonomi supera il modello attuale in cui è la stessa Amministrazione a fungere da tribunale di prima istanza. Le dichiarazioni presidenziali enfatizzano che la nuova legge rafforza i diritti delle persone sia perché stabilisce una maggiore garanzia istituzionale di indipendenza dei tribunali, sia perché introduce un procedimento speciale di tutela dei contribuenti che ritengano lese le proprie garanzie costituzionali. L’istituzione dei tribunali avverrà gradatamente a partire dal febbraio 2010 per andare a regime nel 2013.

Caratteristiche del sistema
I principi cardine del sistema sono l’indipendenza dei tribunali, l’efficacia e l’efficienza del loro funzionamento, l’universalità della loro cognizione e la loro natura di espressione del potere giudiziale. Gli istituendi tribunali (monocratici) saranno soggetti soltanto alla vigilanza delle Corti d’appello e della Corte Suprema. Gli eventuali conflitti di competenza saranno decisi da un tribunale specializzato con un procedimento rapido e possibilità di ricorso alla Corte d’appello. La competenza per materia comprenderà ogni questione di natura giuridica che insorga tra contribuenti e uffici dell’Amministrazione sia in materia tributaria che doganale. Alle parti processuali sarà assicurata uguaglianza di diritti e possibilità di esperire ricorso in appello. L’indipendenza del tribunale tributario è garantita dall’inamovibilità dei magistrati, dalla nomina per procedura concorsuale in cui partecipano due poteri statuali, dalla soggezione soltanto alla legge per quanto riguarda l’interpretazione, dalla remunerazione equivalente a quella di un giudice togato.

Distribuzione territoriale
A partire dal primo anno successivo a quello di pubblicazione saranno operativi i primi quattro tribunali nelle rispettive regioni pilota mentre a regime i tribunali saranno diciotto: uno in ogni capitale regionale e quattro nella regione metropolitana. Saranno create anche quattro sezioni specializzate presso le Corti d’appello più importanti del Paese: Valparaíso, Concepción, San Miguel e Santiago. A tali sezioni saranno aggregati giudici onorari particolarmente esperti in materia tributaria e doganale.

Le procedure
La legge contempla quattro procedure: il ricorso in opposizione; il procedimento generale di reclamo; il procedimento generale per lesione di diritti; i procedimenti per infrazione. Di seguito saranno esposte a grandi linee le prime tre procedure.

Il ricorso in opposizione
È esperibile secondo le procedure previste dalla legge sul procedimento amministrativo ma cambiano i termini e le modalità del ricorso. È una procedura facoltativa per il contribuente. Una volta deciso il ricorso o scaduti i termini per deciderlo è sempre possibile adire il tribunale tributario ma il ricorso giurisdizionale va proposto comunque entro novanta giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso in opposizione va proposto nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto impositivo. L’Amministrazione ha tempo cinquanta giorni per decidere e in caso di silenzio il ricorso si intende respinto. L’interposizione di ulteriori rimedi giustiziali di tipo amministrativo (ricorso gerarchico o straordinario) non sospende il termine per il ricorso giurisdizionale.

Il procedimento generale di reclamo
Costituisce la procedura ordinaria e la relativa disciplina è contenuta nel codice tributario. Contro la sentenza di prima istanza si può presentare ricorso in appello mentre contro la sentenza del giudice di appello si può ricorrere per la cassazione della sentenza alla Corte Suprema.
Sono impugnabili davanti al tribunale gli atti espressamente previsti dalla legge come ad esempio gli avvisi di accertamento, gli atti di diniego del rimborso, gli atti di rettifica del valore o di classificazione nelle dichiarazioni di esportazione, gli atti di irrogazione delle sanzioni doganali.
Per quanto riguarda i termini processuali, trascorsi i novanta giorni per presentare ricorso questo deve essere assegnato nei successivi venti giorni. A questo punto le parti dispongono di venti giorni per presentare le prove, dopo di che la causa viene trattenuta in decisione con termine per l’emissione della sentenza nei successivi sessanta giorni. In pratica la decisione deve essere resa entro 190 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo.
Per ciò che concerne invece le regole di apprezzamento delle prove, il giudice deve dar conto in motivazione delle ragioni giuridiche o logiche, scientifiche, tecniche o di esperienza in virtù delle quali considera o no concludenti le prove. In generale sono prese in considerazione la molteplicità, la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi di prova se il loro esame possa condurre logicamente alla conclusione più convincente per il giudice. Godono di un regime probatorio privilegiato gli atti o contratti solenni mentre una corretta contabilità è soggetta ad un regime di apprezzamento preferenziale. In generale è ammesso qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo.
Per regola generale in primo grado, la notificazione degli atti avviene in modalità elettronica da parte del Tribunale mediante la pubblicazione sul suo sito web. Fanno eccezione a questa forma alcuni atti come la sentenza definitiva o la ritenzione della causa in decisione.

Il procedimento speciale di reclamo per lesione di diritti
Si può esperire contro un atto lesivo dei diritti, costituzionalmente garantiti, di libertà economica, di uguaglianza di trattamento in materia economica e di proprietà. Sono inoltre tutelabili con questa procedura i diritti previsti dal codice tributario. Il procedimento per l’accertamento della lesione deve concludersi nel termine di 45 giorni dalla conoscenza dell’atto. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni in tema di procedimento generale di reclamo.
 

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