La Finanziaria 2008 annovera tra le sue mission la tutela collettiva dei consumatori, realizzata con l’importazione di uno strumento processuale ben noto negli ordinamenti anglosassoni: l’azione collettiva. Che in Italia partirà il 30 giugno 2008, una volta trascorso il termine di 180 giorni di vacatio legis, previsto dalla legge finanziaria.
Il testo originario è stato modificato nel corso dell’iter parlamentare e ha perso per strada alcuni punti fortemente criticati: dal collo di bottiglia della legittimazione attiva, alle norme anti-avvocati sul limite massimo delle spese legali. Non è passato il punitive damage, e anzi uno dei punti deboli della procedura rimane la quantificazione delle somme da corrispondere al singolo consumatore/utente, ma l’impianto potrà fornire qualche utilità alla prova dei fatti. Si tratta, comunque, di un’opzione in più per il consumatore, che può sempre esercitare l’azione individuale se non vuole aderire all’azione collettiva o intervenire nell’azione proposta.
Il soggetto proponente
Sono legittimati a esperire l’azione collettiva risarcitoria le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (iscritte presso il ministero dello sviluppo economico) e altri soggetti appositamente individuati.
La questione della legittimazione ad agire è stata oggetto di forti discussioni nell’iter di approvazione della Finanziaria e dopo una iniziale restrizione sono stati ammessi associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (non solo le associazioni iscritte presso il ministero) e senza un previo riconoscimento amministrativo.
Il nodo da sciogliere è nelle mani non dell’autorità amministrativa, ma dell’autorità giudiziaria, chiamata a vagliare la ammissibilità della proposta. Sarà la stessa giurisprudenza a costruire i criteri per la valutazione della adeguatezza del livello di rappresentatività. Associazione iscritta o altro soggetto, la procedura parte da un proponente dell’iniziativa processuale collettiva, cui i singoli consumatori possono dare la loro adesione. La procedura prevede, quindi, un soggetto proponente l’azione, al quale gli interessati possono comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva. Il limite temporale per l’adesione è l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello.
L’associazione o il comitato potrà essere costituito anche per iniziativa di uno studio legale che potrà animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l’azione collettiva. In qualche misura la posizione dei legali italiani viene avvicinata a quella dei colleghi statunitensi. Attraverso la legittimazione di associazioni e comitati si realizza un sistema di legittimazione potenzialmente diffusa (che pare il più coerente per una azione che vuole essere relativa a una intera categoria di interessati), con la possibilità per gli avvocati di fare vera e propria attività di promozione dell’azione collettiva.
Nella prima versione l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori non era una possibilità a disposizione di tutti, ma solo delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative (iscritte presso il ministero dello sviluppo economico) e di ulteriori associazioni di consumatori, investitori e di altri soggetti portatori di interessi collettivi individuati dal ministero della giustizia di concerto con il ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari.
Con la versione definitiva si apre la porta alla possibilità di un certo numero di consumatori che si riuniscono e danno mandato a uno studio legale per essere rappresentati come una singola parte lesa. Altrettanto a dirsi per lo studio legale che vuole promuovere il processo per poi pubblicizzarlo fra i consumatori, in modo da avere maggiori clienti possibili e quindi più chance di guadagno in caso di esito favorevole.
L’oggetto dell’azione collettiva è esclusivamente un accertamento/condanna. Si tratta di una procedura che ha molte peculiarità: dalla efficacia del giudicato alla procedura bifasica (accertamento/quantificazione del diritto).
Antonio Ciccia – Italia Oggi