E’ questa l’importante precisazione contenuta nella risoluzione n. 133/E del 20 dicembre.
Il documento di prassi è stato adottato in seguito alle richieste pervenute da diverse associazioni di categoria, convinte che il settore produttivo al quale ricondurre il deperimento e il consumo dei beni appartenenti alle imprese di noleggio sia quello dei soggetti utilizzatori e non quello residuale "Altre attività non precedentemente specificate", previsto dall’apposita tabella ministeriale, cui tali imprese sono riconducibili.
L’Agenzia delle Entrate ha prima di tutto ribadito come sia l’articolo 102 del Dpr 917/1986 a disciplinare l’ammortamento fiscale dei beni materiali posseduti dall’impresa, in base a quote annue di ammortamento deducibili determinate secondo i coefficienti stabiliti con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1988.
Risultano fiscalmente ammortizzabili anche i beni materiali strumentali concessi in locazione o comodato a terzi, purché persista il carattere di strumentalità.
In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che il coefficiente di ammortamento va individuato, in linea di principio, con riferimento all’attività esercitata dal locatore o comodante e non al settore di attività in cui il bene viene utilizzato dal locatario o comodatario.
Con la risoluzione odierna, invece, viene introdotta una importante deroga alla regola appena esposta riguardante le imprese di noleggio, i cui beni possono essere utilizzati dai clienti nei settori più disparati.
L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che l’applicazione del coefficiente di ammortamento previsto per il gruppo residuale "Altre attività non precedentemente specificate" non riflette l’effettivo deperimento dei beni dati in noleggio, pertanto il coefficiente va ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore.
L’unico limite è che i beni vengano impiegati per tutta la loro vita utile sempre e soltanto nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.