Fino a quando non verrà pubblicato l’elenco dei Comuni che erroneamente hanno calcolato l’importo della TARI, il contribuente potrà verificare l’eventuale gonfiatura dell’importo visionando l’avviso di pagamento (dal 2014), nella parte relativa al dettaglio immobili e degli importi da pagare, vediamo come con un esempio di avviso di pagamento.
Si ricorda che, come riportato nell’informativa contenuta negli avvisi di pagamento inviati, in caso di utenze domestiche la tariffa variabile va calcolata una sola volta per l’immobile principale (abitazione) e le sue pertinenze.
Pertanto, nel caso in cui sull’avviso di pagamento saldo TARI l’importo della tariffa variabile sia indicato anche per immobili che sono pertinenze dell’abitazione (come nell’esempio sotto riportato di un Avviso di pagamento del Comune di Lucera, relativo ad una abitazione di mq. 100 con box di mq. 10), occorrerà procedere alla richiesta di rimborso:
- Dettaglio degli Immobili e degli importi – CALCOLO CORRETTO
- Dettaglio degli Immobili e degli importi – CALCOLO ERRATO
Abitazione di 100 mq con garage di 10 mq con famiglia di due componenti.
quota fissa 1,28 x mq
quota variabile 121,58 euro
Immobili | Quota fissa | Quota variabile | Totale | |
CALCOLO CORRETTO | Abitazione | 128,00 euro (1,28 *100 mq) |
121,58 euro | 249,58 euro |
Garage | 12,80 euro (1,28*10 mq) |
12,80 euro | ||
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti) |
10,49 euro | |||
272,87 euro | ||||
CALCOLO ERRATO | Immobili | Quota fissa | Quota variabile | Totale |
Abitazione | 128,00 euro (1,28 *100 mq) |
121,58 euro | 249,58 euro | |
Garage | 12,80 euro (1,28*10 mq) |
121,58 euro | 134,38 euro | |
Alla tassa così calcolata si applica inoltre il 4% per il tributo provinciale (il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti) |
15,35 euro | |||
399,31 euro |
Quanto al rimborso richiedibile dal contribuente, ricordiamo che:
- potrà essere richiesto solo riguardo alle annualità a partire dal 2014;
- non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU;
- non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP.
L’istanza di rimborso dovrà essere proposta entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento.
Fonte: Fisco e Tasse