Le segreterie delle Commissioni possono inviare un messaggio con allegate le comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi sulle trattazione delle udienze. La condizione su cui si basa la procedura è che al momento della presentazione del ricorso, o comunque del primo atto difensivo, la parte ricorrente abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Per completare il sistema di recapito delle comunicazioni in via telematica sono previste, naturalmente, delle verifiche tecniche per il perfezionamento dell’ operazione:
- l’ufficio di segreteria della Commissione invia un messaggio alla parte con allegato il documento informatico da consegnare;
- il gestore di posta dell’ufficio risponde con la ricevuta di accettazione. A questo punto per la segreteria l’operazione è eseguita;
- la procedura si considera realizzata quando dal gestore di posta del destinatario viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso in cui in queste fasi dell’operazione si presentino dei problemi, come la rilevazione di virus informatici o la ricezione di avvisi di mancata ricezione, che impediscono all’ufficio di trasmettere correttamente la comunicazione, la stessa andrà effettuata con le modalità tradizionali (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 546/1992).