Addizionale del 10% sugli emolumenti variabili che eccedono il triplo di quelli fissi. I sostituti d’imposta, che non abbiano operato le ritenute a titolo di addizionale al momento dell’erogazione di bonus e stock options, possono provvedervi in sede di conguaglio senza applicazione di sanzioni, in ossequio al principio previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000).
E’ l’ulteriore precisazione, fornita dalla risoluzione n. 31/E dell’11 marzo 2011, sulle ritenute previste per i compensi "super".
E’ l’ulteriore precisazione, fornita dalla risoluzione n. 31/E dell’11 marzo 2011, sulle ritenute previste per i compensi "super".
Al riguardo l’Agenzia aveva già chiarito (circolare 4/E del 2011) che se il sostituto d’imposta non è in grado di sapere, al momento della retribuzione, se sia stata superata o meno la soglia che fa scattare l’aliquota extra, può applicare l’addizionale in sede di conguaglio.
Si ricordano, infine, le due risoluzioni che hanno istituito i codici tributo, la prima per il versamento dell’aliquota da parte dei sostituti d’imposta (risoluzione 1/E del 2011), l’altra per consentire il pagamento al dipendente nel caso in cui il datore di lavoro sia straniero e quindi non tenuto agli obblighi vigenti in Italia (risoluzione 29/E del 2011).
Fonte: Agenzia delle Entrate