La comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate con i dati dei lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica effettuata nel 2016 sui condomini, scade il 28 febbraio 2017. Com’è noto lo scopo di questa comunicazione è inserire tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata che l’Agenzia dorvebbe rendere disponibile ai cittadini dal 15 aprile 2017. In merito a questo nuovo adempimento, alcuni dubbi sono stati chiariti ma restano ancora aperte molte questioni. Uno dei problemi è il tempo che l’amministratore di condominio deve dedicare alla corretta trasmissione della comunicazione in quanto la massa di notizie da inserire non sono poche. Ad esempio, come riportato sul sole 24 ore del 14 febbraio “Considerando un condominio con 50 unità, una media (sicuramente per difetto) di 1,5 aventi diritto alla detrazione e cinque minuti a persona, si tratta di sei ore di lavoro per un solo edificio, al netto del tempo dedicato a inseguire i dati. ”
In generale i principali problemi riscontrati dagli amministratori di condominio sono i seguenti:
- la questione di come indicare gli inquilini morosi
- cosa si intenda per «detrazioni indebite» in quanto l’amministratore non sa con esattezza, chi abbia effettivamente pagato le quote, se il proprietario, il comproprietario, il comodatario, l’inquilino eccetera.
- il numero delle comunicazioni da fare: dalle istruzioni si ricava che ne va fatta una per ciascun condominio, raggruppando gli interventi della stessa natura (risparmio energetico o recupero edilizio le categorie principali) ma se un condominio ha effettuato ambedue gli interventi non è chiaro se deve essere trasmessa una solo comunicazione o due.
Le associazioni di categoria si stanno muovendo, il centro studi nazionale Anaci dopo aver chiesto la proroga di tale adempimento ha diffuso agli associati uno schema da compilare con l’indicazione di tutte le situazioni di proprietà, possesso e detenzione; mentre Confedilizia ha chiesto proprio l’annullamento della comunicazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore