Gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere alla banca dati del Fisco, la comunicazione di cessione dell’“ecobonus”, maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condòmini che l’hanno “girato” ai fornitori entro venerdì 31 marzo.
Con la comunicazione, l’amministratore (o, in caso di condominio minimo, il condomino incaricato) deve fornire:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016;
- l’elenco dei bonifici effettuati;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito;
- l’importo del credito ceduto da ciascun condomino;
- il codice fiscale dei fornitori destinatari e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Attenzione: la mancata comunicazione all’Agenzia dei dati comporta l’inefficacia della cessione del credito.
Si ricorda infatti che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto per i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto. Il credito ceduto ha le stesse carattertistiche della detrazione teoricamente spettante al condomino pertanto può essere usato dai fornitori in 10 rate annuali di pari importo esclusivamente compensandolo con le imposte dovute tramite il modello f24 e non può essere chiesto a rimborso.
Fonte: Fisco e Tasse