Aperta a tutti la presentazione della dichiarazione entro febbraio, al di fuori di quella unificata
L’Iva a debito si sdogana da Unico, la dichiarazione annuale può diventare autonoma in tutti i casi e la comunicazione dati perde significato. In poche parole, tutti i contribuenti Iva, non importa se creditori o debitori, possono, se vogliono, presentare la dichiarazione annuale entro febbraio e sottrarsi all’ulteriore adempimento della comunicazione dati.
Sulla scia della semplificazione degli oneri amministrativi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare 1/E del 25 gennaio, che sancisce la libertà per tutti i soggetti passivi Iva di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma rispetto al termine previsto per la trasmissione di quella unificata.
Un termine, quello di febbraio, che si pone in linea con quanto disposto in sede comunitaria dall’articolo 22 della direttiva Ce 77/1977 (ora articolo 252, direttiva 112/2006), secondo il quale la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva non può superare di due mesi la “chiusura” del periodo fiscale, che, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
Nella circolare si legge che la difficoltà di ottemperare all’obbligo “temporale” comunitario aveva ispirato, nel 1998, l’introduzione dell’ulteriore adempimento della comunicazione annuale dei dati Iva, da assolvere entro febbraio, per sopperire alla mancata disponibilità di elementi utili a determinare le risorse dello Stato da versare al bilancio della Comunità.
Considerato che la comunicazione, pur non avendo gli stessi effetti della dichiarazione, è comunque un obbligo amministrativo a carico del contribuente, già a quel tempo erano state previste specifiche ipotesi di esonero (articolo 8-bis, Dpr 322/1998), estese, più recentemente, dal Dl 78/2009, a coloro che, vantando crediti Iva nei confronti del Fisco, da utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, presentano la dichiarazione annuale entro febbraio.
Tanto premesso, i tecnici dell’Agenzia hanno ritenuto immotivata la disparità di trattamento tra creditori e debitori, e concesso anche a questi ultimi la possibilità di sganciare la dichiarazione Iva da Unico. Naturalmente, chi se ne avvale, da un lato non è più tenuto a inviare la comunicazione annuale dei dati, dall’altro non può più differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico: deve infatti rispettare il termine ordinario del 16 marzo.
Fonte : IlfiscoOggi