Scade mercoledì 29 febbraio l’ appuntamento con la comunicazione dati Iva. L’obbligo riguarda i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Nella comunicazione il contribuente deve riportare i principali dati riepilogativi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, effettuate nel 2011.
L’adempimento, previsto dalla normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Trattandosi di una comunicazione di dati, non ha nulla a che vedere con la dichiarazione Iva per determinare l’imposta dovuta. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che non siano valide le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e non sia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative – da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro – per l’omessa comunicazione o per l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti.
Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Sono esonerati dall’adempimento: i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2011 (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane, eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
Il modello, scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito delle Entrate, va presentato in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
L’adempimento, previsto dalla normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Trattandosi di una comunicazione di dati, non ha nulla a che vedere con la dichiarazione Iva per determinare l’imposta dovuta. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che non siano valide le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e non sia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative – da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro – per l’omessa comunicazione o per l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti.
Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Sono esonerati dall’adempimento: i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2011 (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane, eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
Il modello, scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito delle Entrate, va presentato in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it