
L’adempimento, previsto dalla normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Trattandosi di una comunicazione di dati, non ha nulla a che vedere con la dichiarazione Iva per determinare l’imposta dovuta. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che non siano valide le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e non sia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative – da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro – per l’omessa comunicazione o per l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti.
Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Sono esonerati dall’adempimento: i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2011 (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane, eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2011 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
Il modello, scaricabile dalla sezione “Modulistica” del sito delle Entrate, va presentato in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it