Adempimento finale da parte dei datori di lavoro ammessi a usufruire dell’agevolazione prevista per l’incremento dei livelli occupazionali nelle aree svantaggiate negli anni 2008, 2009 e 2010 (“bonus assunzioni”). Entro giovedì 31 marzo dovranno inviare, per via telematica, la prevista comunicazione C/IAL per l’ultima volta. Se non rispetta la scadenza, il datore di lavoro decade dall’agevolazione a partire dall’anno in cui il modello deve essere inviato.
Facciamo un po’ di storia
La Finanziaria del 2008 ha previsto un beneficio fiscale per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dei datori di lavoro che, nel corso del 2008, hanno incrementato, nelle aree svantaggiate del Paese, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli esistenti nel corso del 2007. L’agevolazione fiscale si è tradotta in un credito d’imposta di 333 euro mensili per ciascun lavoratore “neoassunto”, che passa a 416 euro se si tratta di una lavoratrice che rientra nella definizione comunitaria di “lavoratore svantaggiato”.
Il “bonus assunzioni” è stato riconosciuto ai datori di lavoro – siano essi liberi professionisti, lavoratori autonomi, società di persone, di capitali, cooperative ma anche persone fisiche residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise – che ne hanno fatto richiesta entro il 31 gennaio 2009 e ne abbiano ottenuto l’attribuzione, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’utilizzo del beneficio è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
Per effettuare la comunicazione annuale il datore di lavoro si può avvalere del prodotto informatico, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, “Comunicazione C/IAL”.
Il mancato inoltro della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere inviata, mentre il decremento dei lavoratori impiegati, rispetto a quelli presenti nel 2007, comporta la decadenza dall’anno successivo a quello in cui si è verificato.
Come utilizzare il “bonus assunzioni”
Il credito d’imposta derivante dall’accoglimento delle istanze va riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta per il quale viene concesso e può essere utilizzato in compensazione di altri tributi indicando il codice 6807 – credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007 – nel modello F24.
Attenzione, però, il credito d’imposta non può essere richiesto a rimborso, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non influenza l’importo degli interessi passivi né quello delle spese generali deducibili dal reddito d’impresa.
Un ultimo avvertimento: il “bonus assunzioni” non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario all’occupazione e ne è vietato il cumulo con gli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento. L’eventuale cumulo illegittimo è sanzionato sia con il recupero dell’aiuto sia con l’irrogazione di sanzioni.
Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it