L’invio delle spese sanitarie prevista per il 31 gennaio 2017 è stata prorogata al 9 febbraio 2017, ma non tutti i soggetti obbligati sono riusciti a trasmettere la comunicazione correttamente nei termini. Attenzione però; le sanzioni per chi non trasmette i dati nei tempi non sono leggere.
L’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato previsto per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF). Dopo i provvedimenti estivi, si ricorda che l’elenco delle categorie obbligate comprende gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le farmacie (pubbliche e private), le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; gli psicologi; gli infermieri; le ostetriche/i; i tecnici sanitari di radiologia medica; gli ottici e i veterinari.
Tutti questi soggetti devono provvedere all’invio entro il 9 febbraio 2017 (scadenza originaria 31 gennaio 2017) altrimenti:
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
- nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.
La norma di riferimento che prevede espressamente le sanzioni per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria è l’art. 23 del Dlgsv 158 del 24/9/2015 che ha modificato l’art. 3 del Dlgsv 175 del 21/11/2014 aggiungendo il comma 5 bis.
Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno, infatti l’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.