Entro il 28 febbraio 2017 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel corso del 2016. Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni precompilate 2017. Il nuovo adempimento è regolato dal decreto del MEF del 1° dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.12.2016.
L’Agenzia delle Entrate, il 9 dicembre 2016 ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, chiarendo anche il comportamento che deve avere il cd. condominio minimo. In particolare:
- se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
- Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.