Entro il 31 gennaio 2017 i soggetti esercenti prestazioni sanitarie dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati di tali spese effettuate dai contribuenti nel 2016.Lo scopo è permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Con il Decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha ampliato la platea dei soggetti tenuti ad assolvere l’adempimento e con il provvedimento del 15.09.2016 l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di accesso/opposizione dei dati ai nuovi soggetti obbligati.
Alcuni chiarimenti sono presenti nelle risposte delle FAQ pubblicate sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, come nel caso dell’invio o meno delle spese mediche sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino.
In particolare, con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate.