La precisazione arriva con la circolare n. 54/E del 28 ottobre, nella quale l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della novità dell’adempimento e in considerazione delle difficoltà per gli operatori di individuare i dati rilevanti ai fini della comunicazione, ritiene possibile che i contribuenti possano commettere errori nella compilazione del modello. In presenza, pertanto, di obiettive condizioni di incertezza, in sintonia con lo Statuto del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non sanzionerà le eventuali violazioni.
La decisione interessa le comunicazioni relative al periodo che va da luglio a settembre, per i contribuenti con scadenze trimestrali, e da luglio a novembre, per quelli con invii mensili.
L’obbligo della comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva dei dati che riguardano le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con controparte operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, è stato introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 40/2010.
La comunicazione va effettuata telematicamente tramite il modello approvato con il provvedimento del 28 maggio del direttore dell’Agenzia delle Entrate.