La norma che disciplina il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretata nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, conseguentemente accertata d’ufficio dal giudice.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 28676 depositata il 3 dicembre 2008.
La controversia portata all’attenzione della Suprema corte trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, sulla base di indagini bancarie effettuate dalla Guardia di finanza nei confronti dei soci di una società di persone.
La Ctp accoglieva il ricorso presentato dal contribuente mentre la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello presentato dall’ufficio.
In particolare, per i giudici di appello, l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato "il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante l’attestazione della conformità della copia del ricorso del gravame con l’originale notificato all’appellata, tramite spedizione a mezzo del servizio postale".
L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, lamentando che, in base all’articolo 22, comma 3, del Dlgs 546/1992 (richiamato, per il giudizio di appello, dall’articolo 53 del decreto sul processo tributario), la mancata attestazione della conformità della copia del ricorso in appello all’originale consegnato o notificato, non avrebbe dovuto comportare "la drastica sanzione dell’inammissibilità, in mancanza di contestazione o di prova della difformità degli atti"; secondo l’ufficio, si sarebbe trattato solo di "una mera irregolarità formale e il giudice di appello avrebbe dovuto, semmai, disporre la produzione dell’originale a carico dell’appellata, onde verificarne la conformità della copia".
La sentenza
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate, affermando che l’articolo 22, comma terzo, del Dlgs 546/1992, dichiara inammissibile il ricorso se la copia depositata sia effettivamente difforme da quella notificata alla controparte tramite servizio postale; al contrario, non può essere considerata un fatto determinativo, in via autonoma, dell’inammissibilità del ricorso o dell’appello, l’omessa asserzione della conformità tra il documento incorporante l’atto di impugnazione depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e il documento incorporante l’atto d’impugnazione spedito alla parte nei cui confronti il ricorso o l’appello è proposto.
A giudizio della Corte, "solo qualora l’appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso contrario, nell’ipotesi "de qua", la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione".
La Cassazione, uniformandosi all’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha sostanzialmente precisato che, ove si adotti una tecnica notificatoria (ad esempio, notificazione tramite ufficio postale) che non garantisca la certezza della conformità del documento trasmesso al destinatario con quello rimasto nella disponibilità del mittente, l’omissione della dichiarazione del ricorrente o dell’appellante, attestativa della conformità tra i due documenti, non può essere considerata un fatto determinativo, in via autonoma, dell’inammissibilità del ricorso o dell’appello, bensì costituendo "all’interno della fattispecie, solo un fatto elementare di iniziativa, che svolge la funzione di stimolare il giudice ad esercitare il potere di rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio l’inammissibilità del ricorso o dell’appello, al di là ed indipendentemente dall’eccezione della controparte, (ma, a maggior ragione, in caso di sollevazione di eccezione da parte del notificatario)".
Ciò consegue al fatto che l’attestazione, da parte del ricorrente o dell’appellante, di conformità tra il documento notificato e quello depositato non è una dichiarazione cui la legge riconosce la stessa efficacia creativa di certezza legale della conformità che è riconosciuta alla relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario (cfr Cassazione, sentenze 17180/2004, 3562/2005, 4615/2008).
Francesca La Face – Nuovo Fisco Oggi