Nel messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 l’ INPS chiarisce che il congedo facoltativo per i padri previsto dalla legge Fornero n. 92 2012, è ancora possibile nel 2017 ma solo per gli eventi avvenuti nel 2016.
Questo il testo integrale del documento:
” A seguito della pubblicazione del Messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio u.s. in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017. A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l’art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016). “
Fonte: Inps