Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio, si ha diritto ad una detrazione dall’imposta lorda non cumulabile con le altre detrazioni per lavoro (autonomo, dipendente o di pensione).
A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia”, che l’Agenzia ha messo online nei giorni scorsi a disposizione dei contribuenti. In particolare, la detrazione, applicabile con effetto retroattivo già dal 2007, è pari a: 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro; 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, spiega l’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate fa inoltre presente che la detrazione Irpef non deve essere rapportata al periodo nell’anno e quindi compete in misura piena anche nell’eventualità che gli assegni per effetto di separazione o divorzio siano stati percepiti solo in un periodo dell’anno.
Fonte: Agenzia delle Entrate