Contenzioso Tributario; L’Autocertificazione è priva di efficacia probatoria

Nel processo tributario l’autocertificazione è priva di efficacia probatoria, stante il disposto di cui all’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/1992; risulterebbe, altrimenti, eluso il divieto di prova testimoniale.
A precisarlo è la sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza 1662 del 24 gennaio.

I fatti di causa
La vicenda riguarda l’impugnazione da parte di una società contribuente, medio tempore fallita, di un avviso di accertamento emesso, per il recupero di Irpeg e Ilor, anno di imposta 1997, al fine di contestarne la legittimità.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso proposto dal contribuente con sentenza che, successivamente, veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza di primo grado e, conseguentemente, l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato.

Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, al fine di denunciare, in particolare, la violazione dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992 e dell’articolo 145 del codice di procedura civile.
Più precisamente, in sede di legittimità, l’Agenzia riproponeva la questione, già sollevata nei gradi di merito, ma sulla quale i giudici non si erano mai pronunciati, relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto tardivo rispetto alla data di notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata, secondo quanto risultava dalla relata di notifica, presso la sede legale della società a mani di persona ‘incaricata a ricevere l’atto’.

Proprio al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiedeva alla Suprema corte di chiarire "se possa costituire idonea prova contraria la ‘autocertificazione’ prodotta in giudizio dal legale rappresentante della società in ordine alla mancanza di collegamento tra la persona suddetta e la società".

La sentenza della Cassazione
Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e nel rigettare nel merito il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal contribuente, ha innanzitutto precisato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per la definizione delle controversie tributarie pendenti, previsti dall’allora vigente articolo 3, comma 2-bis, del Dl 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010.

Successivamente, in ordine al censurato vizio di inammissibilità del ricorso introduttivo, i giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento secondo il quale "l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le altre, Cass. nn. 26391 del 2010, 7410 del 2011), salvo il limite del giudicato interno, che però sia espresso e non meramente implicito…".
Ciò in quanto, in tal caso, si configura una "ipotesi di nullità processuale conseguente a carenza assoluta di potestas iudicandi… la cui rilevabilità officiosa in ogni stato e grado – salvo il caso della specifica statuizione non impugnata – è conforme anche al principio della durata ragionevole del processo, che della nozione di ‘giusto processo’ costituisce elemento costitutivo (Cass., sez. un., n. 26019 del 2008; cfr. anche Cass. nn. 9952 del 2003, 908 del 2006)".

Inoltre, con particolare riferimento all’autocertificazione prodotta dal contribuente al fine di evidenziare la mancanza di collegamento tra la persona ‘incaricata a ricevere l’atto’ e la società, i giudici di legittimità hanno precisato che "l’autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative". Risulta, invece, "priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, in cui trova ostacolo insuperabile nella previsione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992".
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per "introdurre in tale processo – eludendo il divieto di giuramento e di prova testimoniale – un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. nn. 703 del 2007, 16348 del 2008, 6755 del 2010)".
Del resto, secondo la regola generale desumibile dal citato articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992, nel processo tributario le prove devono essere raccolte dinanzi al giudice nell’effettivo contraddittorio delle parti. Non può, pertanto, attribuirsi valore di prova all’autocertificazione, precostituita al processo.

Osservazioni
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha inteso ribadire che l’impianto probatorio del processo tributario appare piuttosto rigido, in considerazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 4, Dlgs 546/1992, il quale prevede che "Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale".
Con riferimento a tale disposizione, occorre tuttavia precisare che la Cassazione ha più volte sostenuto che il divieto di prova testimoniale "non implica… l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da ‘terzi’, e cioè da soggetti terzi rispetto al rapporto tra il contribuente – parte e l’Erario. Tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000 (cfr. Cass. civ., sez. 5^, n. 903 del 25 gennaio 2002)" (Cassazione, sentenze 11785/2010 e 27173/2011).

Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza "va, del pari, necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – beninteso, con il medesimo valore probatorio -, dando cosi concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa (Cass. civ., sezione 5^, n. 4269 del 25 marzo 2002)" (Cassazione 11785/2010).

Fonte: Michela Grisini da nuovofiscooggi.it
 
 

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