
Nella causale, inoltre, è necessario indicare il codice fiscale del ricorrente e il codice della Commissione tributaria adita. Quest’ultimo è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione modulistica (Modelli – Modelli versamento – F23 – Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari-pdf”).
Si ricorda che il contributo unificato sostitutivo di tutte le imposte, è stato introdotto e applicato, a partire dal 1° marzo 2002, ai soli procedimenti penali, civili e amministrativi. Successivamente, dal 7 luglio 2011, è stato esteso anche alle liti tributarie.
Fonte: Agenzia delle Entrate