Intenti, premi e condizioni
Considerato che, una volta stipulato il contratto di rete, traducibile in varie forme di collaborazione tra imprese per lo più di piccole dimensioni, i partecipanti accedono al bonus consistente in un regime di sospensione d’imposta, per la quota di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, di investimenti previsti dal programma comune dello stesso contratto, il legislatore ha comunque posto alcune condizioni per evitare l’uso distorto di tali coalizioni e per avvantaggiare coloro che intendono realmente far parte di un complesso più grande, in grado di contare nel contesto economico del mercato globale.
A questo proposito, i contratti devono rispecchiare le caratteristiche definite dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del Dl 5/2009, tra cui l’indicazione di un preciso programma d’azione da sottoporre preventivamente all’asseverazione di "organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti …" dal decreto appena pubblicato. In sostanza, il documento li individua negli "organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro …, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori".
A questo punto entra in gioco l’Agenzia, presso la quale tali organismi dovranno accreditarsi, comunicando la propria idoneità a rilasciare la richiamata asseverazione. Le Entrate, ricevuta la comunicazione, avranno poi tempo trenta giorni per valutare la bontà dei requisiti e darne notizia sul proprio sito istituzionale.
Entrando nel merito del compito a loro assegnato, cioè asseverare il programma di rete, gli organismi in argomento dovranno controllare tutti gli elementi propri del contratto e, per far questo, potranno chiedere aiuto alle strutture che si occupano di verificare la "qualità" dei beni prodotti dalle aziende in relazione a standard conformi alle norme europee, rilasciando la certificazione Iso 9000. Si tratta, generalmente, di organismi di Istituti universitari, di professionisti ed esperti di settore iscritti in appositi albi o elenchi.
Anche per il rilascio dell’asseverazione, il tempo concesso è trenta giorni dalla richiesta formulata dal mandatario, vale a dire il rappresentante designato dalle imprese coalizzate, che agisce per loro conto. L’ok all’esecuzione del contratto di rete va annunciato contestualmente all’Agenzia delle Entrate, nei modi che saranno previsti attraverso un provvedimento direttoriale.
D’altronde, il ruolo dell’Amministrazione fiscale nell’operazione non si esaurisce qui, anzi, ben altri impegni l’attendono, come (in primis) l’attenta vigilanza sui contratti di rete e sulla effettiva realizzazione degli investimenti che hanno dato il via libera all’agevolazione, valida fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, con il potere di revocare i benefici indebitamente fruiti.
Nel dettaglio, all’articolo 6 del decreto si legge che "l’Agenzia delle entrate può effettuare tra l’altro: a) la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione; b) la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi; c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi".