Le somme sono già in pagamento sui conti correnti degli operatori interessati, ma arrivano anche i “numeri” per spendere il contributo tramite F24 o per restituirlo se assegnato indebitamente
In un colpo solo, con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice tributo “6941”
per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto
introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente
scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130”
per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata
tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il
versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a
ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da
Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva
che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi
realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente (vedi
articolo “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”).
La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del
richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile,
non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di
credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite
modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (vedi articoli “Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate” e “Decreto “Sostegni” e start-up: determinazione del valore del cfp”).
In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e
non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e
interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di
compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza
averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la
situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi
interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento
operoso.
In caso di compensazione, F24
Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il
riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in
alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà
indicare il codice tributo: “6941”denominato
“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da
utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche
tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo
riconosciuto, il modello F24 è scartato.
F24 Elide per rispedire la somma al mittente
Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora
il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo
accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione. In questo
caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi
interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”(F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
- “8128”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8129”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”,indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.