Un consorzio olivicolo, che si occupa di migliorare e valorizzare la produzione olearia italiana, ha ottenuto l’erogazione di fondi comunitari in base al regolamento del Consiglio europeo n. 865/2004, che prevede di "incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ed elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità della produzione di olio d’oliva e di olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere (…)".
In questo settore opera la società consortile che predispone e realizza progetti e programmi annuali e pluriennali indirizzati ai produttori di olio di oliva avvalendosi di finanziamenti derivanti dai contributi dei soci, di enti pubblici e di organizzazioni a livello locale, nazionale e comunitario.
In merito ai finanziamenti ricevuti dalla Comunità europea, la società ritiene che le somme percepite siano identificate come contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell’Iva – articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72 – poiché il regolamento comunitario non prevede alcun vincolo di natura obbligatoria per le organizzazioni ammesse ai contributi.
Per gli acquisti effettuati per svolgere il programma agevolato, il consorzio ritiene che l’Iva assolta sia detraibile in quanto derivante dall’utilizzo dei predetti contributi a fondo perduto.
L’Agenzia, con la risoluzione n. 61/E, accoglie parzialmente la soluzione prospettata dal contribuente.
Per quel che riguarda la prima parte del quesito, l’Amministrazione finanziaria fa presente che i contributi comunitari non sono assoggettabili a Iva quando chi ottiene il finanziamento non sia obbligato a una prestazione di dare, fare, non fare o permettere nei confronti dell’ente erogante; in questo caso le somme versate vengono considerate escluse dall’applicazione dell’imposta in quanto si tratta di erogazione di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità di carattere generale e compensare i relativi costi.
Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che i contributi ricevuti dal consorzio rientrino in questa fattispecie e quindi esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Sulla questione riguardante l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, le Entrate non concordano con l’interpretazione del consorzio.
Il fatto che il contribuente possa essere destinatario di un finanziamento a fondo perduto non legittima, di per sé, l’esercizio del diritto alla detrazione poiché devono essere prese in considerazione le operazioni attive che sono state realizzate in qualità di cedente o prestatore da chi ha ricevuto il contributo.